SPK OBG S.R.L.
Sede sociale: via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05294910269
Codice Fiscale: 05294910269

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO

Iscritta al numero matricola 5173 del registro delle banche tenuto
presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993


Capogruppo del gruppo bancario Cassa di Risparmio di Bolzano iscritto
al numero di codice identificativo 6045 dell'albo tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1°
settembre 1993

Sede sociale: via Cassa di Risparmio, 12 - 39100 Bolzano, Italia
Registro delle imprese: Bolzano 00152980215
Codice Fiscale: 00152980215

BANCA DI CIVIDALE S.P.A.

Iscritta al numero 5758 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario ed
appartenente al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano

Sede sociale: via sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 - 33043 Cividale del
Friuli (UD), Italia
Registro delle imprese: Udine 00249360306
Codice Fiscale: 00249360306

(GU Parte Seconda n.59 del 23-5-2026)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-octies e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999, come di volta in  volta  modificata  e  integrata,  (la  "Legge
130"), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come
di seguito modificato e integrato (il  "Testo  Unico  Bancario"),  ed
informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai
sensi ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come di  volta
in volta modificato e/o integrato (il  "GDPR")  e  del  Provvedimento
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati  Personali  del  18
                            gennaio 2007 
 

  SPK OBG S.r.l. (la "Societa'" o il "Cessionario") comunica che, nel
contesto di  un  programma  di  emissione  di  obbligazioni  bancarie
garantite realizzato da  parte  di  Cassa  di  Risparmio  di  Bolzano
S.p.A.,  ("CR  Bolzano"),  in  data  15  maggio  2026  (la  "Data  di
Cessione") la Societa' ha acquistato, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 7-quinquies e seguenti della Legge 130 e  dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario, come modificato di volta in  volta,  pro
soluto da CR Bolzano e da Banca  di  Cividale  S.p.A.  ("CiviBank"  e
congiuntamente a CR Bolzano, i "Cedenti") ogni  e  qualsiasi  credito
derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di  contratti
di mutuo stipulati  da  ciascun  Cedente  con  i  propri  clienti  (i
"Contratti di Mutuo") nel corso della propria ordinaria attivita'  di
impresa (i "Crediti") che alla data del  30  aprile  2026  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  CRITERI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I CREDITI 
  i. sono crediti derivanti da mutui ipotecari garantiti da  immobili
residenziali (i) fino all'importo minore tra la  quota  capitale  dei
gravami, combinati con eventuali gravami precedenti,  e  l'80  %  del
valore degli immobili costituiti in garanzia, ai sensi dell'art. 129,
paragrafo 1, lett. (d), del Regolamento (UE) 575/2013 ("CRR"), o (ii)
qualora vi siano piu' immobili ad  oggetto  della  relativa  garanzia
ipotecaria di cui  almeno  uno  sia  un  immobile  residenziale,  fin
all'importo minore tra la quota capitale dei gravami,  combinati  con
eventuali gravami precedenti,  e  l'80  %  del  valore  dell'immobile
residenziale  costituito  in  garanzia,  ai  sensi   dell'art.   129,
paragrafo 1, lett. (d), del CRR; 
  ii. il periodo di consolidamento applicabile alla relativa  ipoteca
si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad  impugnazione
ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del  16  marzo
1942 ovvero dell'art. 166  del  Decreto  Legislativo  n.  14  del  12
gennaio 2019 ("Codice della Crisi") e, ove applicabile  dell'articolo
39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre
1993; 
  iii. sono stati erogati da, o sono di titolarita' di, un Cedente; 
  iv. sono disciplinati dalla legge italiana; 
  v. sono in bonis; 
  vi. derivano da mutui che alla Data di  Cessione  non  presentavano
rate di capitale e/o interessi impagate da piu' di 30 giorni; 
  vii.  in  relazione  ai  quali  almeno  una  rata,  anche  di  soli
interessi, e' stata pagata dal debitore; 
  viii. prevedono che tutti i pagamenti  dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  ix.  prevedono  un  rimborso  di  capitale  e  interessi   mediante
corresponsione di rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali; 
  x. sono stati interamente erogati; 
  xi. sono stati concessi ad una persona fisica ovvero a piu' persone
fisiche cointestatarie; 
  xii. prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso  di
interesse variabile (includendo anche il tasso di interesse variabile
con  un  tasso  cap),  o  un  tasso  fisso,  o  misto,  o  un   tasso
variabile/fisso con un'opzione di  switch  da  variabile  a  fisso  e
viceversa; 
  xiii. il cui pagamento e' garantito da un'ipoteca  di  primo  grado
economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo  grado  (ii)
(A) ovvero un'ipoteca di grado  successivo  al  primo  rispetto  alla
quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite
dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente  oppure  (B)  ovvero
un'ipoteca costituita su un bene immobile gia' gravato da ipoteca  di
grado precedente a garanzia di un credito nei confronti del  medesimo
debitore  ceduto  che  soddisfa  i  criteri  e  che  viene   pertanto
contestualmente ceduto nell'ambito dell'operazione; 
  xiv. il cui debito residuo in linea capitale alla relativa Data  di
Valutazione   non   risulta    superiore    a    Euro    5.000.000,00
(cinquemilioni); 
  xv. che non includono alcuna clausola che  limiti  la  possibilita'
per il relativo Cedente di cedere  i  crediti  e,  in  tal  caso,  il
relativo Cedente ha ottenuto tale consenso. 
  CRITERI SPECIFICI APPLICABILI SOLO AI CREDITI CEDUTI DA CR BOLZANO 
  i.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  con   destinazione
residenziale. A tale fine per "mutui garantiti da ipoteca su immobili
con  destinazione  residenziale"  si  intendono  mutui  garantiti  da
ipoteca su  immobili  che  ricadono  in  almeno  una  delle  seguenti
categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, con  le  relative
pertinenze; 
  ii. che sono stati interamente erogati (facendosi riferimento,  nel
caso di mutui erogati "a stato  avanzamento  lavori",  alla  relativa
data dell'ultima erogazione) nel periodo compreso tra  il  3  gennaio
2013 e il 31 dicembre 2025, rispetto ai quali i mutuatari  non  hanno
diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del  relativo  contratto  di
mutuo e rispetto ai quali l'immobile  oggetto  di  ipoteca  e'  stato
interamente finito; 
  iii. che non prevedono il completo rimborso ad una data  precedente
al 31 agosto 2026; 
  iv.  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da  o  erogati  ai
sensi di convenzioni stipulate con  consorzi  di  garanzia  fidi  (ad
eccezione dei mutui CONSAP laddove rispettino i Criteri Generali e  i
Criteri Specifici); 
  v. che sono stati erogati dal Cedente  e,  alla  relativa  Data  di
Cessione, siano di titolarita' del Cedente; 
  vi. derivano da mutui che alla Data di Valutazione non presentavano
rate di capitale e/o interessi impagate da piu' di 1 giorno; 
  vii. il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale  periodo  di
preammortamento, e' (i) alla "francese" (per tale  intendendosi  quel
metodo di  ammortamento  ai  sensi  del  quale  tutte  le  rate  sono
comprensive  di  una   componente   capitale   fissata   al   momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una  componente  interesse
variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se
esiste, dell'ultimo accordo  relativo  al  sistema  di  ammortamento)
ovvero (ii) all'"italiana" (per  tale  intendendosi  quel  metodo  di
ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una
componente capitale sempre uguale,  calcolata  come  importo  erogato
diviso il numero di rate di ammortamento, e  la  quota  interessi  e'
calcolata sul debito residuo di ogni rata; 
  viii. in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il  relativo
mutuatario non beneficia di una sospensione volontaria concordata con
il Cedente o di una sospensione del pagamento delle rate ai sensi  di
iniziative o misure applicabili, e che non siano stati rinegoziati ai
sensi della convenzione conclusa tra  il  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze e l'associazione Bancaria Italiana in  data  19  giugno
2008 ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legge n. 93 del  27  maggio
2008 (il cd "Decreto Tremonti") convertito in legge  ai  sensi  della
Legge n. 126 del 24 Luglio 2008); 
  ix. i cui debitori principali (eventualmente  anche  a  seguito  di
accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti, alla  Data
di  Valutazione,  in  Italia  e  non  sono,  anche  in  qualita'   di
cointestatari  del  relativo  mutuo,  soggetti  che,  alla  Data   di
Valutazione,  erano  dipendenti  o  ex-dipendenti   in   pensione   o
amministratori o esponenti bancari (ai sensi  dell'articolo  136  del
Testo Unico Bancario) del Cedente; 
  x. il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione
non risulta superiore a Euro 2.500.000,00; 
  xi. garantiti da ipoteca di primo grado  su  uno  o  piu'  immobili
dislocati nel territorio italiano, ovvero  garantiti  da  ipoteca  di
grado superiore al  primo  su  uno  o  piu'  immobili  dislocati  nel
territorio italiano rispetto alla  quale  siano  state  integralmente
soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di
grado precedente; 
  xii. in relazione ai quali il rapporto tra  (i)  l'importo  erogato
alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il minore tra  (a)
il valore dell'immobile ipotecato, determinato in  prossimita'  della
stipulazione del medesimo mutuo,  e  (b)  il  valore  dell'iscrizione
ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al
100%; 
  xiii. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo  capitale
residuo alla Data di Valutazione, eventualmente  sommato  all'importo
capitale residuo di  altri  finanziamenti  aventi  il  medesimo  bene
immobile a garanzia,  e  (ii)  il  minore  tra  (a)  il  valore  piu'
aggiornato dell'immobile ipotecato e (b)  il  valore  dell'iscrizione
ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al
80%; 
  xiv. conclusi dal Cedente con debitori classificati con codice  SAE
(Settore di Attivita' Economica) 600; 
  xv. che alla Data di Valutazione non siano inclusi  tra  i  crediti
oggetto di operazioni di cartolarizzazione realizzate da  banche  del
Gruppo CR Bolzano; 
  xvi. in relazione ai quali ciascun contratto di  mutuo  preveda  un
pagamento da  parte  del  relativo  debitore  mediante  (a)  addebito
diretto su conto corrente intestato al debitore ed aperto  presso  il
Cedente ovvero  (b)  addebito  diretto  pre-autorizzato  (i.e.  "Sepa
Direct Debit") su conto corrente  intestato  al  debitore  ed  aperto
presso un istituto di credito diverso dal Cedente. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  i. mutui classificati alla data di stipulazione come  mutui  agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto  Legislativo  del  1°
settembre 1993, n. 385; 
  ii. mutui erogati in pool con altri istituti finanziari; 
  iii. mutui le cui rate vengono pagate per cassa; 
  iv. mutui erogati a valere su fondi terzi; 
  v. mutui garantiti da ipoteca di primo grado su almeno un  immobile
situato nel  territorio  italiano,  per  i  quali  il  Cedente  abbia
concesso un ulteriore mutuo  la  cui  garanzia  ipotecaria  e'  stata
costituita sempre in primo grado a valere sul medesimo immobile entro
la Data di Valutazione; 
  vi. mutui che alla Data  di  Valutazione  presentavano  un  importo
capitale residuo inferiore ad Euro 10.000,00; 
  vii. mutui che alla Data  di  Valutazione  siano  stati  rimborsati
anticipatamente o surrogati presso un altro istituto bancario; 
  viii. mutui che presentano i seguenti codici rapporto: 
  0600803600250-0   -    0601003572203-0    -    0600103564536-0    -
0600203554620-0 - 0600203580794-0 - 0601603576557-0 - 0600603566607-0
-   0602003640255-0   -   0602103604912-0   -    0602003581479-0    -
0602303574625-0 - 0602003627524-0 - 0602003627526-0 - 0606703563690-0
-   0606703582116-0   -   0608003597574-0   -    0603003576201-0    -
0608903571797-0 - 0604003574030-0 - 0605003561590-0 - 0605003602991-0
-   0609603568801-0   -   0609603574341-0   -    0609403600732-0    -
0611603560160-0 - 0613003599511-0 - 0611603576172-0 - 0613003606633-0
-   0610203618223-0   -   0613203597955-0   -    0612503552986-0    -
0611203601717-0 - 0612903583723-0 - 0612903630487-0 - 0613803608673-0
-   0613003567920-0   -   0614003601096-0   -    0615503562457-0    -
0614003623807-0 - 0616603607625-0 - 0614203585189-0 - 0614203587961-0 
  CRITERI SPECIFICI APPLICABILI SOLO AI CREDITI CEDUTI DA CIVIBANK 
  i.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  con   destinazione
residenziale. A tale fine per "mutui garantiti da ipoteca su immobili
con  destinazione  residenziale"  si  intendono  mutui  garantiti  da
ipoteca su  immobili  che  ricadono  in  almeno  una  delle  seguenti
categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, con  le  relative
pertinenze; 
  ii. che sono stati interamente erogati (facendosi riferimento,  nel
caso di mutui erogati "a stato  avanzamento  lavori",  alla  relativa
data dell'ultima erogazione) nel periodo compreso tra il 19  dicembre
2011 e il 30 dicembre 2025, rispetto ai quali i mutuatari  non  hanno
diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del  relativo  contratto  di
mutuo e rispetto ai quali l'immobile  oggetto  di  ipoteca  e'  stato
interamente finito; 
  iii. che non prevedono il completo rimborso ad una data  precedente
al 31 dicembre 2027; 
  iv.  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da  o  erogati  ai
sensi di convenzioni stipulate con  consorzi  di  garanzia  fidi  (ad
eccezione dei mutui CONSAP laddove rispettino i Criteri Generali e  i
Criteri Specifici); 
  v. che sono stati erogati dal Cedente  e,  alla  relativa  Data  di
Cessione, siano di titolarita' del Cedente; 
  vi. derivano da mutui che alla Data di Valutazione non presentavano
rate di capitale e/o interessi impagate da piu' di 1 giorno; 
  vii. il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale  periodo  di
preammortamento, e' (i) alla "francese" (per tale  intendendosi  quel
metodo di  ammortamento  ai  sensi  del  quale  tutte  le  rate  sono
comprensive  di  una   componente   capitale   fissata   al   momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una  componente  interesse
variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se
esiste, dell'ultimo accordo  relativo  al  sistema  di  ammortamento)
ovvero (ii) all'"italiana" (per  tale  intendendosi  quel  metodo  di
ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una
componente capitale sempre uguale,  calcolata  come  importo  erogato
diviso il numero di rate di ammortamento, e  la  quota  interessi  e'
calcolata sul debito residuo di ogni rata; 
  viii. in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il  relativo
mutuatario non beneficia di una sospensione volontaria concordata con
il Cedente o di una sospensione del pagamento delle rate ai sensi  di
iniziative o misure applicabili, e che non siano stati rinegoziati ai
sensi della convenzione conclusa tra  il  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze e l'associazione Bancaria Italiana in  data  19  giugno
2008 ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legge n. 93 del  27  maggio
2008 (il cd "Decreto Tremonti") convertito in legge  ai  sensi  della
Legge n. 126 del 24 Luglio 2008); 
  ix. i cui debitori principali (eventualmente  anche  a  seguito  di
accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti, alla  Data
di  Valutazione,  in  Italia  e  non  sono,  anche  in  qualita'   di
cointestatari  del  relativo  mutuo,  soggetti  che,  alla  Data   di
Valutazione,  erano  dipendenti  o  ex-dipendenti   in   pensione   o
amministratori o esponenti bancari (ai sensi  dell'articolo  136  del
Testo Unico Bancario) del Cedente; 
  x. il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione
non risulta superiore a Euro 1.800.000,00; 
  xi. garantiti da ipoteca di primo grado  su  uno  o  piu'  immobili
dislocati nel territorio italiano, ovvero  garantiti  da  ipoteca  di
grado superiore al  primo  su  uno  o  piu'  immobili  dislocati  nel
territorio italiano rispetto alla  quale  siano  state  integralmente
soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di
grado precedente; 
  xii. in relazione ai quali il rapporto tra  (i)  l'importo  erogato
alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il minore tra  (a)
il valore dell'immobile ipotecato, determinato in  prossimita'  della
stipulazione del medesimo mutuo,  e  (b)  il  valore  dell'iscrizione
ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al
100%; 
  xiii. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo  capitale
residuo alla Data di Valutazione, eventualmente  sommato  all'importo
capitale residuo di  altri  finanziamenti  aventi  il  medesimo  bene
immobile a garanzia,  e  (ii)  il  minore  tra  (a)  il  valore  piu'
aggiornato dell'immobile ipotecato e (b)  il  valore  dell'iscrizione
ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al
80%; 
  xiv. conclusi dal Cedente con debitori classificati con codice  SAE
(Settore di Attivita' Economica) 600; 
  xv. che alla Data di Valutazione non siano inclusi  tra  i  crediti
oggetto di operazioni di cartolarizzazione realizzate da  banche  del
Gruppo CR Bolzano; 
  xvi. in relazione ai quali ciascun contratto di  mutuo  preveda  un
pagamento da  parte  del  relativo  debitore  mediante  (a)  addebito
diretto su conto corrente intestato al debitore ed aperto  presso  il
Cedente ovvero  (b)  addebito  diretto  pre-autorizzato  (i.e.  "Sepa
Direct Debit") su conto corrente  intestato  al  debitore  ed  aperto
presso un istituto di credito diverso dal Cedente; 
  xvii. che hanno mantenuto senza discontinuita' la caratteristica di
in bonis per gli ultimi 36 mesi; 
  xviii. che non hanno goduto di moratorie negli ultimi 36 mesi; 
  xix. che non hanno registrato ritardi di  pagamento  di  almeno  15
giorni per piu' di tre rate negli ultimi 36 mesi. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  i. mutui classificati alla data di stipulazione come  mutui  agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto  Legislativo  del  1°
settembre 1993, n. 385; 
  ii. mutui erogati in pool con altri istituti finanziari; 
  iii. mutui le cui rate vengono pagate per cassa; 
  iv. mutui erogati a valere su fondi terzi; 
  v. mutui garantiti da ipoteca di primo grado su almeno un  immobile
situato nel  territorio  italiano,  per  i  quali  il  Cedente  abbia
concesso un ulteriore mutuo  la  cui  garanzia  ipotecaria  e'  stata
costituita sempre in primo grado a valere sul medesimo immobile entro
la Data di Valutazione; 
  vi. mutui che alla Data  di  Valutazione  presentavano  un  importo
capitale residuo inferiore ad Euro 10.000,00; 
  vii. mutui che alla Data  di  Valutazione  siano  stati  rimborsati
anticipatamente o surrogati presso un altro istituto bancario; 
  viii. mutui che presentano i seguenti codici rapporto: 
  0602400090729-0   -    0600100204490-0    -    0600100205194-0    -
0600100207174-0 - 0600500207898-0 - 0601000090020-0 - 0601000090261-0
-   0601000103482-0   -   0601000135650-0   -    0602600205768-0    -
0604600090583-0 - 0601100206088-0 - 0604700126739-0 - 0602900205262-0
-   0601300129103-0   -   0601300200393-0   -    0603300090100-0    -
0603300090685-0 - 0605000202553-0 - 0603300107886-0 - 0603300206407-0
-   0601900209728-0   -   0603600204698-0   -    0603600206919-0    -
0603600207592-0 - 0603600207263-0 - 0603600207874-0 - 0607000141434-0
-   0610500207764-0   -   0607100204967-0   -    0607400132434-0    -
0607400200519-0 - 0607400210 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dalla Societa' che  alla
Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra  elencati
e' disponibile presso  il  sito  internet  http://www.sparkasse.it  e
presso tutte le filiali delle Cedenti. 
  Il Cessionario ha conferito incarico a ciascun  Cedente,  ai  sensi
della Legge 130, affinche' per suo conto,  in  qualita'  di  soggetto
incaricato della riscossione dei crediti dallo stesso ceduti, proceda
all'incasso delle somme dovute. Per  effetto  di  quanto  precede,  i
debitori ceduti (i  "Debitori  Ceduti")  continueranno  a  pagare  al
relativo Cedente ogni somma dovuta in  relazione  ai  crediti  ceduti
nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o  in  forza  di
legge e dalle eventuali ulteriori informazioni  che  potranno  essere
comunicate ai debitori  ceduti.  Dell'eventuale  cessazione  di  tale
incarico  verra'  data  notizia  mediante  comunicazione  scritta  ai
debitori ceduti. 
  Informativa  ai  sensi  dell'artt.  13  e  14  del   GDPR   e   del
provvedimento dell'Autorita'  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy) 
  La cessione dei Crediti da parte di ciascun Cedente al Cessionario,
ai sensi e per gli effetti  dei  rispettivi  contratti  di  cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo  in
relazione a tali crediti, ha comportato il  necessario  trasferimento
al Cessionario della titolarita' dei dati personali (ivi  incluso,  a
titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali)
relativi ai  debitori  ceduti  ed  ai  rispettivi  garanti  (i  "Dati
Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche  connesse
ai crediti ceduti.  A  seguito  della  cessione,  il  Cessionario  e'
divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza,  ai  sensi
del GDPR, titolare del trattamento dei Dati Personali. 
  Il Cessionario e' dunque tenuto a fornire ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi eventuali garanti,  ai  loro  successori  e  aventi  causa
l'informativa di cui all'art. 13 e 14 del GDPR. 
  I Dati Personali sono  stati  raccolti  presso  ciascun  Cedente  e
continueranno ad essere trattati con le stesse  modalita'  e  per  le
stesse finalita' per le quali  i  medesimi  sono  stati  raccolti  da
ciascun Cedente. Al riguardo, si  informa  che.  il  Cessionario,  in
qualita' di titolare del trattamento dei Dati Personali, ha  nominato
ciascun  Cedente  quale  responsabile  del   trattamento   dei   Dati
Personali, ai sensi dell'articolo  28  del  GDPR.  I  Dati  Personali
saranno  trattati   per   le   seguenti   finalita':   (a)   gestire,
amministrare, incassare e recuperare i  Crediti,  (b)  espletare  gli
altri adempimenti previsti dalla normativa  italiana  in  materia  di
antiriciclaggio  e  alle  segnalazioni  richieste  ai   sensi   della
vigilanza prudenziale, della Legge 130, delle istruzioni di vigilanza
e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle  autorita'
competenti ogni  comunicazione  o  segnalazione  di  volta  in  volta
richiesta dalle  leggi,  regolamenti  ed  istruzioni  applicabili  al
Cessionario o  ai  Crediti),  (c)  provvedere  alla  tenuta  ed  alla
gestione di un archivio unico informatico; (d) eseguire  disposizioni
impartite  da  Autorita'  competenti  e  da  organi  di  vigilanza  e
controllo.  Il  trattamento  dei  Dati  Personali  avviene   mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette  finalita'  e,  comunque,  in  modo  tale  da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati Personali. 
  I Dati Personali saranno conservati:  (i)  su  archivi  cartacei  e
informatici del Cessionario (in qualita' di titolare del trattamento)
e/o del rispettivo Cedente (in qualita' di responsabile  esterno  del
trattamento) e/o di altre societa' terze che saranno  nominate  quali
responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario  a
garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli
obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione
documentale. I  server  e  i  supporti  informatici  sui  quali  sono
archiviati i Dati Personali sono  ubicati  in  Italia  e  all'interno
dell'Unione  Europea  per  il  tempo  necessario   a   garantire   il
soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi  di
legge. I Dati  Personali  non  saranno  trasferiti  verso  paesi  non
appartenenti all'Unione Europea. Si  precisa  che  i  Dati  Personali
potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a  soggetti
la cui  attivita'  sia  strettamente  collegata  o  strumentale  alle
indicate finalita' del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i
soggetti  incaricati  dei  servizi  di  cassa  e  di  pagamento,  per
l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori  contabili  e  gli
altri consulenti legali, fiscali e  amministrativi  del  Cessionario,
per  la  consulenza  da  essi  prestata,  e  (iii)  le  autorita'  di
vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili,  in  ottemperanza
ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i  di  tutelare
gli interessi dei portatori delle Obbligazioni Bancarie Garantite che
verranno emesse nel contesto  di  un'operazione  di  emissione  delle
Obbligazioni Bancarie Garantite nell'ambito della quale sono ceduti i
Crediti; e (v) i soggetti incaricati  del  recupero  dei  Crediti.  I
dirigenti,  amministratori,   sindaci,   i   dipendenti,   agenti   e
collaboratori autonomi del Cessionario e degli altri  soggetti  sopra
indicati potranno venire a conoscenza dei Dati Personali, in qualita'
di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'articolo 4 n. 10
del GDPR. Si informa che  la  base  giuridica  su  cui  si  fonda  il
trattamento dei Dati Personali  da  parte  del  Cessionario  e/o  dei
soggetti a cui questa  comunica  i  Dati  Personali  e'  identificata
nell'esistenza di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il
trattamento e' strettamente funzionale  all'esecuzione  del  rapporto
contrattuale di cui sono parte i debitori  ceduti  (pertanto  non  e'
necessario  acquisire  alcun  consenso   ulteriore   da   parte   del
Cessionario per effettuare il sopra citato trattamento).  Si  precisa
inoltre che non  verranno  trattati  categorie  particolari  di  dati
personali di cui all'articolo 9 del GDPR (ad  esempio  dati  relativi
allo stato di salute, alle convinzioni religiose,  filosofiche  o  di
altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati). 
  Si  informa,  infine,  che  gli  articoli  da  15  a  21  del  GDPR
attribuiscono agli interessati  specifici  diritti.  In  particolare,
ciascun interessato puo' (a) ottenere dal responsabile o  da  ciascun
titolare autonomo del trattamento la conferma dell'esistenza di  dati
personali che lo riguardano (anche se non  ancora  registrati)  e  la
loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l'indicazione
dell'origine dei Dati Personali, le  finalita'  e  le  modalita'  del
trattamento e la logica applicata in caso di  trattamento  effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli
estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (d)  chiedere
conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali  i  Dati
Personali  possono  essere  comunicati  o  che  potranno  venirne   a
conoscenza, di responsabili  o  soggetti  autorizzati,  (e)  ottenere
l'aggiornamento,  la  rettifica  e,   qualora   vi   sia   interesse,
l'integrazione dei Dati Personali, (f) ottenere la cancellazione,  la
trasformazione in forma  anonima  o  il  blocco  dei  Dati  Personali
trattati in violazione di  legge  (compresi  quelli  di  cui  non  e'
necessaria la conservazione in relazione agli scopi  per  i  quali  i
Dati Personali sono stati raccolti o successivamente  trattati),  (g)
chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e)  ed
(f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche  per  quanto
riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati Personali  sono
stati comunicati (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto  tutelato),  nonche'  (h)  richiedere  la  limitazione  di
trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari  per  il
perseguimento delle finalita' sopra esposte. Ciascun  interessato  ha
inoltre diritto di opporsi, in tutto  o  in  parte:  (i)  per  motivi
legittimi, al trattamento  dei  Dati  Personali  che  lo  riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento
di Dati Personali che lo riguardano a  fini  di  invio  di  materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione  commerciale.  I  debitori  ceduti  e  gli
eventuali  loro  garanti,  successori  o   aventi   causa   e   altri
interessati, potranno rivolgersi per ogni  ulteriore  informazione  e
per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR,
per quanto di rispettiva competenza, a Cassa di Risparmio di  Bolzano
S.p.A. scrivendo all'indirizzo privacy.crbz@sparkasse.it, a Banca  di
Cividale S.p.A. scrivendo  all'indirizzo  DPO@civibank.it  ovvero  al
Cessionario  scrivendo  all'indirizzo:   spk.obg@pec.spv-services.eu,
fermo restando il diritto di proporre,  a  norma  di  legge,  ricorso
all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali. 
  Conegliano (TV), 18 maggio 2026. 

             SPK OBG S.r.l. - L'amministratore delegato 
                           Paolo Gabriele 

 
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