FONDO NAZIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Ente pubblico a ordinamento autonomo

Sede: via Ludovisi, 35 - 00187 Roma
Codice Fiscale: 17553521000

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.73 del 29-6-2026)

 
Bando di gara per  l'assegnazione  agevolata  mediante  cessione  del
credito  d'imposta  derivante  dalla  conversione  di  attivita'  per
              imposte anticipate (DTA) - Bilancio 2025 
 

  ART. 1 - OGGETTO E DISPONIBILITA' DEL CREDITO 
  Il Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico (di  seguito  "Fondo")
indice una procedura a evidenza pubblica per la cessione  parziale  o
totale del proprio stock di crediti  d'imposta  di  cui  al  Bilancio
2025,  derivanti  dalla  trasformazione  di  attivita'  per   imposte
anticipate (DTA) ai sensi dell'art. 11 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59. 
  Il  Fondo  attesta  che,  in  relazione  a  tale  stock,  e'  stato
regolarmente assolto il canone annuo  di  mantenimento  di  cui  alla
citata  normativa  (conforme  alle   disposizioni   della   Circolare
dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E  del  22/07/2016),  garantendo  la
piena legittimita', certezza, liquidita' ed esigibilita' del  credito
in capo  alle  aziende  cessionarie,  utilizzabile  in  compensazione
orizzontale mediante Modello  F24  senza  l'applicazione  dei  limiti
annuali ordinari. Taglio minimo € 100.000,00 (euro centomila/00). 
  ART. 2 - SOGGETTI AMMISSIBILI 
  Possono presentare domanda di assegnazione le imprese costituite in
forma di  societa'  di  capitali  che,  alla  data  di  presentazione
dell'istanza, soddisfino i seguenti requisiti: 
  1. Sede legale e operativa sul territorio nazionale. 
  2.  Regolarita'  contributiva  attestata  da  DURC  in   corso   di
validita'. 
  3. Assenza di  cause  ostative,  di  esclusione  o  di  divieto  di
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle disposizioni
vigenti del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). 
  ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE E FASCE ESG 
  L'assegnazione del credito d'imposta avverra' a un prezzo agevolato
rispetto al valore facciale del credito richiesto. La percentuale del
valore facciale dovuta dall'impresa cessionaria (prezzo di  acquisto)
e' parametrata al  rating  ESG  (Environmental,  Social,  Governance)
posseduto  dall'azienda  e  rilasciato  da   un'agenzia   di   rating
certificata, secondo le seguenti fasce: 
  • FASCIA A (Rating ESG Elevato):  Corrispettivo  pari  al  70%  del
valore facciale del credito d'imposta. 
  • FASCIA B (Rating ESG Medio): Corrispettivo pari al 80% del valore
facciale del credito d'imposta. 
  FASCIA C (Rating ESG Standard o assente): Corrispettivo pari al 90%
del valore facciale del credito d'imposta. 
  ART. 4 - MODALITA' DI CORRISPETTIVO E INTERVENTI PARTECIPATIVI 
  Le imprese ammesse potranno assolvere all'obbligo di pagamento  del
prezzo di acquisto del credito  secondo  una  modalita'  parzialmente
partecipativa volta a favorire la  patrimonializzazione,  strutturata
come segue: 
  • Quota Cash: Una componente obbligatoria pari al  50%  del  valore
facciale del credito, da corrispondere tramite bonifico  bancario  su
conto corrente infruttifero vincolato intestato al Fondo. 
  • Quota in Strumenti Partecipativi: Una componente pari  al  20%  o
30% o 40% del valore facciale del credito, da corrispondere  mediante
l'emissione  di  strumenti  finanziari  partecipativi  (SFP)   emessi
dall'impresa cessionaria a favore del  Fondo,  regolati  da  apposito
regolamento d'emissione allegato alla domanda. 
  ART. 5 - VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE SOPRAVENIENZE ATTIVE 
  Le imprese cessionarie hanno l'obbligo tassativo  di  iscrivere  in
bilancio la sopravvenienza attiva derivante dallo sconto di  acquisto
del credito  e  di  impiegare  tali  risorse  esclusivamente  per  le
seguenti finalita' strategiche: 
  1.  Investimenti  in  attivita'  di  Ricerca   e   Sviluppo   (R&S)
industriale, transizione ecologica o digitale. 
  2. Programmi di stabilizzazione occupazionale del personale interno
(conversione di contratti a tempo determinato in  contratti  a  tempo
indeterminato). 
  3. Creazione di  nuovi  posti  di  lavoro  diretti  sul  territorio
nazionale da completarsi entro 18 mesi dall'assegnazione. 
  ART.   6   -   MODALITA'   DI   PRESENTAZIONE   DELLA   DOMANDA   E
AUTOCERTIFICAZIONI 
  Apertura  domande:  dalla  pubblicazione  in  GURI  -  Scadenza:  a
esaurimento fondi. 
  Le istanze dovranno essere trasmesse  esclusivamente  all'indirizzo
PEC dell'ente: protocollo@pec.fondonazionalesviluppo.org  su  modello
conforme pubblicato in allegato.  A  pena  di  esclusione,  l'istanza
dovra' contenere: 
  • Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R.  445/2000  attestante
l'assenza di condizioni ostative previste dal  Codice  dei  Contratti
Pubblici. 
  •  Relazione  tecnica  illustrativa  del  piano  di  impiego  delle
sopravvenienze in R&S o occupazione. 
  • Certificazione ufficiale del Rating ESG in corso di validita'. 
  Il Fondo si riserva di effettuare controlli a campione e revoche in
caso di dichiarazioni mendaci o distrazione dei fondi vincolati. 
  Roma, 24 giugno 2026 

                            Il presidente 
         Marcello de Niederhausern von Rohasemberg Lipinzky 

 
TX26BFG312
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.