Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Questione di legittimita' costituzionale - Sopravvenuta nuova
normativa a modifica della disposizione denunciata -
Inapplicabilita', per espressa previsione ai giudizi in corso -
Perdurante rilevanza nel giudizio principale della questione proposta
sulla norma previgente.
(C.P.P., art. 11; legge 2 dicembre 1998, n. 420).
Processo penale - Procedimenti riguardanti i magistrati - Ipotesi in
cui il magistrato e' persona offesa o danneggiata da un reato -
Competenza per territorio - Spostamento - Disciplina in deroga alle
regole generali - Possibilita' di ricomprendervi il caso in cui i
fatti, per i quali si procede penalmente siano stati commessi
successivamente al trasferimento del magistrato in un ufficio
giudiziario di altro distretto e siano riferibili all'attivita'
svolta in precedenza dal medesimo magistrato nel distretto nel quale
si procede - Omessa previsione - Denunciata compromissione
dell'imparzialita' e indipendenza del giudicante, con menomazione del
diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Discrezionalita'
del legislatore in materia - Esercizio ne' arbitrario o irrazionale
ne' lesivo delle garanzie preordinate a un giusto processo - Non
fondatezza della questione.
(C.P.P., art. 11, comma 1).
(Cost., artt 3, 24, 97, 101 e 107).
Uffici pubblici - Buon andamento e imparzialita' - Canoni
costituzionali - Applicabilita' agli uffici giudiziari, limitatamente
all'ordinamento amministrativo e non all'esercizio della funzione.
(Cost., art. 97).
(099C1042)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 13-10-1999)
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