N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 gennaio 1997

N. 10 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 gennaio 1997 () (della provincia autonoma di Bolzano) Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Compensazione tra le maggiori e minori quantita' di prodotto consegnate - Criteri stabiliti in norma di decreto-legge, a sua volta riproduttivo di altro precedente, convertita, senza modifiche, in norma di legge - Espletamento di procedure di compensazione nazionale, con effetto dal periodo 1995-1996, da parte dell'AIMA - Inapplicabilita' della compensazione gestita a base provinciale dalle associazioni di produttori, gia' prevista dall'art. 5, commi da 5 a 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, con sancita inefficacia degli adempimenti gia' svolti in base ad essi per il suddetto periodo - Obbligo, per gli acquirenti che abbiano gia' restituito ai produttori, in seguito alle compensazioni operate a livello di associazioni, l'effettuato prelievo, di procedere a nuove trattenute, con conseguente esperibilita', a loro carico, di una riscossione coattiva - Lamentata incidenza sui diritti e interessi degli allevatori della provincia, la tutela dei quali non risulta incompatibile con l'imposizione della compensazione delle quote a livello nazionale ma solo se questa venga preceduta e coordinata con una precedente compensazione a livello locale - Conseguente impossibilita' di un efficace esercizio, da parte della provincia, anche riguardo alla compensazione delle quote, dei suoi poteri di programmazione, governo e controllo del settore - Contrasto con le norme dei regolamenti comunitari (in particolare nn. 804/1968 e 856/1984) circa i tempi (dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo) delle campagne lattiere, e con il principio, piu' volte affermato dalla Corte del Lussemburgo (per tutte, in procedimento C-1/94, sentenza 11 agosto 1995), secondo cui gli interventi nazionali incidenti in modo limitativo sulle attivita' e capacita' delle imprese, non possono, per preminenti esigenze di certezza e di garanzia dell'iniziativa economica, essere retroattivi - Insuscettibilita' del decreto-legge n. 542, in quanto emanato in difetto dei presupposti di provvisorieta' e straordinaria necessita' ed urgenza, ad essere convertito -- Deducibilita' di tali violazioni da parte della provincia autonoma di Bolzano, giacche' toccano le competenze primarie della stessa nelle materie dell'agricoltura e del patrimonio zootecnico, per rispetto delle quali, alla stregua del principio di leale collaborazione, avrebbe dovuto essere quanto meno previsto il suo parere - Contrasto, altresi', con il precetto statutario secondo il quale il presidente della giunta provinciale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri quando si tratti di questioni che riguardino la provincia - Richiamo alle sentenze nn. 360 del 1996 e 29 e 520 del 1995. (D.-L. 23 ottobre 1996, n. 542, art. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 649). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, 16 e 52, comma 4; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; Cost., artt. 3, 5, 11, quarto comma, 41, 77, 97 e 116). (097C0112) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 26-2-1997)

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