N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 gennaio 1997

N. 11 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 gennaio 1997 () (della provincia autonoma di Bolzano) Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Impugnativa di norme di decreto-legge (a sua volta riproduttiva di disposizioni di altro precedente decreto-legge abrogato) convertito in legge, nonche', "per quanto occorra", di norma della stessa legge di conversione - Oggetto - Prevista pubblicazione, da parte dell'AIMA, entro il 31 marzo 1996, di appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essa spettanti nel periodo 1995-1996 - Attribuzione a tali bollettini, integralmente sostitutivi di quelli precedenti, della efficacia di accertamento definitivo delle posizioni individuali, con effetto vincolante anche nei confronti degli acquirenti, ai fini della trattenuta e del versamento supplementare eventualmente dovuto - Adozione di un sistema di impugnazioni avverso le determinazioni dell'AIMA, che, data la confermata esclusione dell'autocertificazione dei quantitativi prodotti, gia' prevista da legge precedente, e la evidente impraticabilita' della pur prevista opposizione (ma con applicazione del "silenzio-rifiuto" alla scadenza di un termine di soli trenta giorni) alla stessa AIMA, costringe gli interessati, nella loro generalita', a ricorrere all'autorita' giurisdizionale, con conseguenti prolungate e onerose incertezze - Imposizione di un sistema, riguardo alla consentita compensazione tra le maggiori e minori quantita' di prodotto consegnate, accentrato sull'AIMA e da effettuarsi solo a livello nazionale, con forte pregiudizio per gli interessi degli allevatori della provincia di Bolzano, per la salvaguardia dei quali la compensazione nazionale avrebbe dovuto, quanto meno, essere preceduta e coordinata con una compensazione gestita a base provinciale simile a quella prevista dalle abrogate disposizioni della legge previgente, ed ora invece del tutto esclusa - Effettuazione della compensazione, da parte dell'AIMA (con obbligo, per gli acquirenti di versare il dovuto prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997) tenendo conto dell'esito dei ricorsi, con la conseguente non improbabile eventualita' per gli interessati che hanno proposto i ricorsi di non potere avvalersi della compensazione - Impossibilita' comunque, di un efficace esercizio, da parte della provincia autonoma, anche riguardo alla compensazione delle quote, dei suoi poteri di programmazione, governo e controllo del settore - Attribuzione all'AIMA, a partire dal 1 gennaio 1997, anche della definizione dei criteri di redistribuzione (con confluenza delle quote liberate in un fondo nazionale) dei programmi di volontario abbandono della produzione, riguardo ai quali le competenze della provincia autonoma non tollerano limitazioni - Lamentato contrasto della normativa statale, negli aspetti su esposti, con le norme dei regolamenti comunitari (in particolare nn. 804/1968 e 856/1984) circa i tempi (dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo) delle campagne lattiere, e con il principio, piu' volte affermato dalla Corte del Lussemburgo (per tutte, in procedimento C-1/94, sentenza 11 agosto 1995), secondo cui gli interventi nazionali incidenti in modo limitativo sulle attivita' e capacita' delle imprese, non possono, per preminenti esigenze di certezza e di garanzia dell'iniziativa economica, essere retroattivi - Insuscettibilita' del decreto-legge n. 552, in quanto emanato in difetto dei presupposti di provvisorieta' e straordinaria necessita' ed urgenza, ad essere convertito - Deducibilita' di tali violazioni da parte della provincia autonoma di Bolzano, giacche' toccano le competenze primarie della stessa nelle materie dell'agricoltura e del patrimonio zootecnico, per rispetto delle quali, alla stregua del principio di leale collaborazione (non adeguatamente salvaguardato dal pur previsto intervento del Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali), avrebbe dovuto essere quanto meno previsto il suo parere - Contrasto, altresi', con il precetto statutario secondo il quale il presidente della giunta provinciale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri quando si tratti di questioni che riguardino la provincia - Richiamo alla sentenza nn. 360/1996 e 29 e 520 del 1995, nonche' all'ordinanza n. 165/1995. (D.-L. 23 ottobre 1996, n. 552, artt. 2 e 3, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 642; art. 1, comma 1). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, 16 e 52, comma 4; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; Cost., artt. 3, 5, 11, quarto comma, 41, 77, 97, 113 e 116). (097C0113) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 26-2-1997)

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