N. 11
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
29 gennaio 1997
N. 11
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 gennaio 1997 () (della provincia autonoma di
Bolzano)
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro
nelle quote stabilite - Impugnativa di norme di decreto-legge (a
sua volta riproduttiva di disposizioni di altro precedente
decreto-legge abrogato) convertito in legge, nonche', "per quanto
occorra", di norma della stessa legge di conversione - Oggetto -
Prevista pubblicazione, da parte dell'AIMA, entro il 31 marzo
1996, di appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei
produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essa spettanti
nel periodo 1995-1996 - Attribuzione a tali bollettini,
integralmente sostitutivi di quelli precedenti, della efficacia di
accertamento definitivo delle posizioni individuali, con effetto
vincolante anche nei confronti degli acquirenti, ai fini della
trattenuta e del versamento supplementare eventualmente dovuto -
Adozione di un sistema di impugnazioni avverso le determinazioni
dell'AIMA, che, data la confermata esclusione
dell'autocertificazione dei quantitativi prodotti, gia' prevista
da legge precedente, e la evidente impraticabilita' della pur
prevista opposizione (ma con applicazione del "silenzio-rifiuto"
alla scadenza di un termine di soli trenta giorni) alla stessa
AIMA, costringe gli interessati, nella loro generalita', a
ricorrere all'autorita' giurisdizionale, con conseguenti
prolungate e onerose incertezze - Imposizione di un sistema,
riguardo alla consentita compensazione tra le maggiori e minori
quantita' di prodotto consegnate, accentrato sull'AIMA e da
effettuarsi solo a livello nazionale, con forte pregiudizio per
gli interessi degli allevatori della provincia di Bolzano, per la
salvaguardia dei quali la compensazione nazionale avrebbe dovuto,
quanto meno, essere preceduta e coordinata con una compensazione
gestita a base provinciale simile a quella prevista dalle abrogate
disposizioni della legge previgente, ed ora invece del tutto
esclusa - Effettuazione della compensazione, da parte dell'AIMA
(con obbligo, per gli acquirenti di versare il dovuto prelievo
supplementare entro il 31 gennaio 1997) tenendo conto dell'esito
dei ricorsi, con la conseguente non improbabile eventualita' per
gli interessati che hanno proposto i ricorsi di non potere
avvalersi della compensazione - Impossibilita' comunque, di un
efficace esercizio, da parte della provincia autonoma, anche
riguardo alla compensazione delle quote, dei suoi poteri di
programmazione, governo e controllo del settore - Attribuzione
all'AIMA, a partire dal 1 gennaio 1997, anche della definizione
dei criteri di redistribuzione (con confluenza delle quote
liberate in un fondo nazionale) dei programmi di volontario
abbandono della produzione, riguardo ai quali le competenze della
provincia autonoma non tollerano limitazioni - Lamentato contrasto
della normativa statale, negli aspetti su esposti, con le norme
dei regolamenti comunitari (in particolare nn. 804/1968 e
856/1984) circa i tempi (dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno
successivo) delle campagne lattiere, e con il principio, piu'
volte affermato dalla Corte del Lussemburgo (per tutte, in
procedimento C-1/94, sentenza 11 agosto 1995), secondo cui gli
interventi nazionali incidenti in modo limitativo sulle attivita'
e capacita' delle imprese, non possono, per preminenti esigenze di
certezza e di garanzia dell'iniziativa economica, essere
retroattivi - Insuscettibilita' del decreto-legge n. 552, in
quanto emanato in difetto dei presupposti di provvisorieta' e
straordinaria necessita' ed urgenza, ad essere convertito -
Deducibilita' di tali violazioni da parte della provincia autonoma
di Bolzano, giacche' toccano le competenze primarie della stessa
nelle materie dell'agricoltura e del patrimonio zootecnico, per
rispetto delle quali, alla stregua del principio di leale
collaborazione (non adeguatamente salvaguardato dal pur previsto
intervento del Comitato permanente per le politiche agroalimentari
e forestali), avrebbe dovuto essere quanto meno previsto il suo
parere - Contrasto, altresi', con il precetto statutario secondo
il quale il presidente della giunta provinciale interviene alle
sedute del Consiglio dei Ministri quando si tratti di questioni
che riguardino la provincia - Richiamo alla sentenza nn. 360/1996
e 29 e 520 del 1995, nonche' all'ordinanza n. 165/1995.
(D.-L. 23 ottobre 1996, n. 552, artt. 2 e 3, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 642; art. 1, comma
1).
(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, 16 e 52, comma 4;
d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; Cost., artt. 3, 5, 11, quarto
comma, 41, 77, 97, 113 e 116).
(097C0113)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 26-2-1997)
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