N. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2000

Ordinanza emessa il 22 novembre 2000 dal tribunale di appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Ramaro Paolo Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria conseguente alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Procedimenti per delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Giudizio in grado d'appello - Possibilita' per il giudice di rifiutare l'ammissione al rito abbreviato, in caso di incompatibilita' delle prove, gia' da esso ammesse, assumibili o in corso di assunzione, ex art. 603 cod. proc. pen., con le finalita' di economia processuale del rito stesso - Omessa previsione - Possibilita' per il giudice d'appello di escludere la riduzione premiale, tutte le volte in cui, ammessa la parte al giudizio abbreviato, i dati desunti dal fascicolo del p.m., ed opportunamente valutati, non appaiono in grado di impedire la prosecuzione della gia' deliberata rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo dell'irragionevolezza e dell'ingiustificato trattamento di privilegio per gli accusati che facciano richiesta del rito abbreviato in appello, con conseguente cumulo dei benefici, delle risorse processuali del rito ordinario e del rito speciale - Incidenza sul principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione (estensibile all'amministrazione della giustizia). - D.L. 7 aprile 2000, n. 82, conv. in legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 3, lett. b); codice di procedura penale, artt. 438, comma 5, in relazione all'art. 603, commi 1 e 3, stesso codice. - Costituzione, artt. 3 e 97. (001C0204) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 28-2-2001)

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