N. 129
ORDINANZA (Atto di promovimento)
22 novembre 2000
Ordinanza emessa il 22 novembre 2000 dal tribunale di appello di
Venezia nel procedimento penale a carico di Ramaro Paolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria
conseguente alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Procedimenti per
delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Giudizio in grado
d'appello - Possibilita' per il giudice di rifiutare l'ammissione al
rito abbreviato, in caso di incompatibilita' delle prove, gia' da
esso ammesse, assumibili o in corso di assunzione, ex art. 603 cod.
proc. pen., con le finalita' di economia processuale del rito stesso
- Omessa previsione - Possibilita' per il giudice d'appello di
escludere la riduzione premiale, tutte le volte in cui, ammessa la
parte al giudizio abbreviato, i dati desunti dal fascicolo del p.m.,
ed opportunamente valutati, non appaiono in grado di impedire la
prosecuzione della gia' deliberata rinnovazione istruttoria ex art.
603 cod. proc. pen. - Omessa previsione - Violazione del principio di
uguaglianza, sotto il profilo dell'irragionevolezza e
dell'ingiustificato trattamento di privilegio per gli accusati che
facciano richiesta del rito abbreviato in appello, con conseguente
cumulo dei benefici, delle risorse processuali del rito ordinario e
del rito speciale - Incidenza sul principio di imparzialita' e buon
andamento della pubblica amministrazione (estensibile
all'amministrazione della giustizia).
- D.L. 7 aprile 2000, n. 82, conv. in legge 5 giugno 2000, n. 144,
art. 4-ter, commi 3, lett. b); codice di procedura penale, artt.
438, comma 5, in relazione all'art. 603, commi 1 e 3, stesso
codice.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(001C0204)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 28-2-2001)
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