N. 129 ORDINANZA 7 - 16 marzo 1990

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento penale - Costituzione di parte civile - Non obbligo da parte del giudice di decidere sulla relativa domanda Inefficacia della sentenza nei giudizi civili o amministrativi anche a dibattimento concluso - Impugnazione di norme non applicabili direttamente nel giudizio a quo - Autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica - Richiamo alla sentenza n. 66/1990 - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P. 1988, artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma). (Cost., artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma). (090C0314) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 28-3-1990)

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