Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio
di rifiuti tossici e nocivi - Previsione, con legge regionale, del
rilascio in forma tacita dell'autorizzazione mediante l'introduzione
del silenzio-assenso nella materia dei rifiuti tossici e nocivi -
Prospettato contrasto con quanto stabilito dalla normativa statale e
comunitaria che nella materia non prevede l'istituto del silenzio-
assenso - Lamentata interferenza della regione in materia penale -
Sussistenza - Illegittimita' costituzionale parziale.
(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41, artt.
3, secondo e terzo comma, e 4, quarto comma).
(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).
Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio
di rifiuti tossici e nocivi - Ammasso temporaneo di rifiuti nocivi
all'interno dell'azienda - Esercizio abusivo penalmente sanzionato
dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della
possibilita' di continuare l'esercizio abusivo previa presentazione
di istanza di autorizzazione - Lamentata illegittima interferenza
della regione in materia penale - Questione relativa di norma gia'
dichiarata costituzionalmente illegittima - Manifesta
inammissibilita'.
(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, artt. 7,
primo e secondo comma).
(Cost., artt. 3, 25 e 116).
(092C0791)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 8-7-1992)
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