N. 306 SENTENZA 18 giugno - 1 luglio 1992

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Previsione, con legge regionale, del rilascio in forma tacita dell'autorizzazione mediante l'introduzione del silenzio-assenso nella materia dei rifiuti tossici e nocivi - Prospettato contrasto con quanto stabilito dalla normativa statale e comunitaria che nella materia non prevede l'istituto del silenzio- assenso - Lamentata interferenza della regione in materia penale - Sussistenza - Illegittimita' costituzionale parziale. (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41, artt. 3, secondo e terzo comma, e 4, quarto comma). (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma). Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Ammasso temporaneo di rifiuti nocivi all'interno dell'azienda - Esercizio abusivo penalmente sanzionato dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della possibilita' di continuare l'esercizio abusivo previa presentazione di istanza di autorizzazione - Lamentata illegittima interferenza della regione in materia penale - Questione relativa di norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilita'. (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, artt. 7, primo e secondo comma). (Cost., artt. 3, 25 e 116). (092C0791) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 8-7-1992)

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