N. 5
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
2 febbraio 1994
N. 5
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 2 febbraio 1994 (del Presidente della giunta regionale
del Friuli-Venezia Giulia)
Finanza pubblica allargata - Interventi correttivi di finanza
pubblica - Previsione che le pubbliche amministrazioni provvedano
entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza
biennale, alla verifica dei carichi di lavoro - Divieto alle
pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo
determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per
prestazioni superiori a tre mesi - Previsione che per il primo
giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario
spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni ridotti di un
terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere
speciale e per prestazioni di lavoro straordinario -
Qualificazione di dette norme quali norme di riforma economico-
sociale in assenza delle caratteristiche sostanziali che tali
norme debbano avere secondo la giurisprudenza della Corte
costituzionale - Lesione della sfera di competenza della regione
in materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico del
personale da essa dipendente - Riferimento al ricorso n. 79/1993
proposto dalla stessa regione avverso il d.l. n. 470/1993
disciplinante la stessa materia.
(Legge 24 dicembre 1993 n. 537, art. 3, quinto, ventitreesimo,
trentottesimo, trentanovesimo, quarantunesimo e sessantaseiesimo
comma).
(Statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4).
(094C0080)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 16-2-1994)
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