N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 1994

N. 5 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 1994 (del Presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia) Finanza pubblica allargata - Interventi correttivi di finanza pubblica - Previsione che le pubbliche amministrazioni provvedano entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro - Divieto alle pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi - Previsione che per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario - Qualificazione di dette norme quali norme di riforma economico- sociale in assenza delle caratteristiche sostanziali che tali norme debbano avere secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale - Lesione della sfera di competenza della regione in materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale da essa dipendente - Riferimento al ricorso n. 79/1993 proposto dalla stessa regione avverso il d.l. n. 470/1993 disciplinante la stessa materia. (Legge 24 dicembre 1993 n. 537, art. 3, quinto, ventitreesimo, trentottesimo, trentanovesimo, quarantunesimo e sessantaseiesimo comma). (Statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4). (094C0080) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 16-2-1994)

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