N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 1997

N. 20 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 febbraio 1997 (della regione Lombardia) Agricoltura - Disposizioni di legge collegata alla legge finanziaria riguardanti, sotto diversi profili, l'attuazione del regime comunitario di produzione lattiera - Illegittimita' costituzionale delle stesse derivata dal loro inserimento in una legge (come la legge n. 662/1996) composta di soli tre articoli, a loro volta suddivisi in un numero sterminato (piu' di duecento ciascuno) di commi - Violazione del principio costituzionale, ribadito anche dai regolamenti parlamentari, che, con l'esigere che le leggi vengano approvate "articolo per articolo", postula che esse siano anche redatte in modo che questa esigenza non venga elusa - Indiretta incidenza anche sulla conoscibilita' della legge quale diritto del cittadino e della persona - Inidoneita' e inadeguatezza dei "controlli interni delle Camere" ad evitare tali violazioni - Richiami a sentenze nn. 364/1988 e 379/1996. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disciplina adottata in legge collegata alla legge finanziaria - Salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440, e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli artt. 2 e 3 dei decreti-legge 6 settembre 1996, n. 463, e 23 ottobre 1996, n. 552 - Lamentata lesione delle competenze delle regioni Lombardia e Veneto in materia di agricoltura - Denunciate violazioni, altresi', in quanto incidono su tali competenze, dei principi posti riguardo ai regimi di produzione lattiera dai regolamenti comunitari, nonche' dei principi costituzionali stabiliti a garanzia della ragionevolezza, del diritto di agire e difendersi in giudizio, dell'iniziativa economica, del buon andamento della pubblica amministrazione e dei presupposti e limiti della decretazione di urgenza - Interesse delle regioni ricorrenti a sollevare la questione in quanto, anche se le suindicate norme, in accoglimento dei ricorsi proposti contro i decreti-legge nn. 542 e 552, anche dalle regioni Lombardia e Veneto (ricorsi nn. 14 e 15, e 12 e 13 reg. ric. 1997, in seguito alle conversioni in leggi operata con le leggi nn. 649 e 642/1996), fossero riconosciute illegittime, la permanenza in vigore dell'impugnato comma 172 della legge n. 662 potrebbe vanificare la pronuncia della Corte - Irrilevanza della "soppressione" dello stesso comma 172, disposta dall'art. 10, comma 9, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disciplina adottata in legge collegata alla legge finanziaria - Criteri da osservarsi riguardo alla consentita compensazione tra le maggiori e le minori quantita' di prodotto consegnate - Espletamento di procedure di compensazione nazionale, con effetto dal periodo 1995-1996, da parte dell'AIMA - Inapplicabilita' della compensazione gestita a base provinciale dalle associazioni di produttori, gia' prevista dall'art. 5, commi da 5 a 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, con sancita inefficacia degli adempimenti gia' svolti in base ad essi per il suddetto periodo - Obbligo, per gli acquirenti che abbiano gia' restituito ai produttori, in seguito alle compensazioni operate a livello di associazioni, l'effettuato prelievo, di procedere a nuove trattenute, con conseguente esperibilita', a loro carico, di una riscossione coattiva - Categorie di produttori (zone di montagna, zone svantaggiate ecc.) in favore delle quali, nell'ordine, la compensazione va effettuata - Previsione che gli acquirenti, limitatamente al periodo 1995-1996, versino, entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della predisposta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alle province autonome, il prelievo supplementare - Lamentata incidenza sui diritti e interessi degli allevatori lombardi, la tutela dei quali non sarebbe incompatibile con l'imposizione della compensazione delle quote a livello nazionale ma solo se questa fosse preceduta e coordinata con una precedente compensazione a livello locale - Conseguente impossibilita' di un efficace esercizio, da parte delle regioni, anche riguardo alla compensazione delle quote, dei suoi poteri di programmazione, governo e controllo del settore - Contrasto con le norme dei regolamenti comunitari (in particolare nn. 804/1968 e 856/1984) circa i tempi (dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo) delle campagne lattiere, e con il principio, piu' volte affermato dalla Corte del Lussemburgo (per tutte, in procedimento C-1/94, sentenza 11 agosto 1995), secondo cui gli interventi nazionali incidenti in modo limitativo sulle attivita' e capacita' delle imprese, non possono, per preminenti esigenze di certezza e di garanzia dell'iniziativa economica, essere retroattivi - Irragionevole disparita' di trattamento tra regioni e singoli produttori - Deducibilita' di tali violazioni da parte della regione Lombardia, giacche' toccano le competenze della stessa in materia di agricoltura, per rispetto delle quali avrebbe dovuto essere quanto meno previsto il suo parere sulla normativa de qua - Richiamo alla sentenza n. 520/1995. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disciplina adottata in legge collegata alla legge finanziaria - Confermata abrogazione dell'art. 2-bis del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727 (convertito con legge 24 febbraio 1995, n. 46) che in caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali degli allevatori riguardo alle "quote latte", consentiva di autocertificare le produzioni - Conseguente aggravamento, a scapito dei produttori e, di riflesso, dei poteri delle regioni in materia, del gia' piu' volte contestato regime processuale dei ricorsi degli interessati avverso i bollettini AIMA. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disciplina adottata in legge collegata alla legge finanziaria - Vendite e affitti di "quote latte" - Possibilita' di stipularli entro il 31 dicembre di ciascun anno, con obbligo di darne comunicazione, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni, alla stessa AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano - Efficacia di tali atti a partire dal periodo successivo a quello in cui e' avvenuta la stipulazione - Facolta' delle parti, inoltre, di concordare, limitatamente al periodo 1996-1997, sino al 15 gennaio 1997, dandone comunicazione a regioni e a province autonome, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996, abbiano effetto, previo accertamento, da parte della regione o della provincia autonoma, che il cedente non abbia utilizzato la quota ceduta, anche per tale periodo - Esclusione, a decorrere dal periodo 1996-1997, che l'aquisto di una quota latte da parte di un produttore comporti riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo - Lamentata ingiustificata estromissione delle regioni di produzione, in quanto private, sia riguardo al procedimento previsto per le vendite e gli affitti, sia in ordine alla definizione delle conseguenze degli acquisti di quote, di ogni discrezionalita', dalla possibilita', intervenendovi, di armonizzare, al loro interno, il governo del settore con i valori della iniziativa economica. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174). (Cost., artt. 2, 3, 11, 24, 41, 72, primo comma, 97, 113, 117 e 118). (097C0122) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 26-2-1997)

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