Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Contraddittorio - Norme della Regione Veneto - Ricorso del Governo -
Eccepita tardivita' della notificazione del ricorso alla parte
convenuta - Applicabilita' nei giudizi di legittimita'
costituzionale della regola della proroga del termine processuale
che scade nel giorno di sabato al primo giorno non festivo -
Reiezione dell'eccezione.
- Legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, artt. 4, comma 1,
e 15, commi 1 e 2.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 22.
Energia - Norme della Regione Veneto - Energia da fonti rinnovabili -
Divieto temporaneo di rilasciare autorizzazioni alla realizzazione
ed all'esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola
di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione
di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a
500kWe, nonche' di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di
potenza elettrica superiore a 1000kWe - Contrasto con le norme
internazionali e con la normativa comunitaria, che manifestano un
favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la
dipendenza dai carburanti fossili - Violazione dell'obbligo di
osservanza dei vincoli posti dalla normativa sovranazionale -
Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli ulteriori
profili.
- Legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, primo comma; protocollo di Kyoto adottato
l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1 giugno
2002, n. 120; direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE; direttiva
23 aprile 2009, n. 2009/28/CE; (Cost. artt. 117, terzo comma, e
41).
Calamita' pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Veneto
- Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione
civile - Assegnazione al Presidente della Provincia della generale
competenza dell'organizzazione dei soccorsi a livello provinciale -
Previsione che i sindaci e i presidenti delle comunita' montane
forniscano alle sale operative delle Province gli elementi utili
per la conoscenza dell'evento e per l'assunzione delle iniziative
necessarie - Contrasto con la normativa statale di settore che
assegna al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza
da attivare a livello provinciale e le funzioni relative alle
attivita' tecnico-operative di primo soccorso - Mancata
circoscrizione del potere di intervento del Presidente della
Provincia ai compiti ed alle funzioni di sua spettanza - Violazione
della competenza legislativa statale nella materia concorrente
della protezione civile - Illegittimita' costituzionale in parte
qua - Assorbimento di ulteriore profilo.
- Legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, art. 15, commi 1 e
2, che sostituisce l'art. 16, comma 1, della legge della Regione
Veneto 27 novembre 1984, n. 58, ed introduce, nel medesimo art. 16,
il comma 1-bis.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 24 febbraio 1992, n.
225, art. 14; d.l. 7 settembre 2001, n. 343 (convertito nella legge
9 novembre 2001, n. 401), art. 5, comma 4; (Cost., art.117, secondo
comma, lett. m).
(T-120085)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 18-4-2012)
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