N. 85 SENTENZA 2 - 12 aprile 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Contraddittorio - Norme della Regione Veneto - Ricorso del Governo - Eccepita tardivita' della notificazione del ricorso alla parte convenuta - Applicabilita' nei giudizi di legittimita' costituzionale della regola della proroga del termine processuale che scade nel giorno di sabato al primo giorno non festivo - Reiezione dell'eccezione. - Legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, artt. 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 22. Energia - Norme della Regione Veneto - Energia da fonti rinnovabili - Divieto temporaneo di rilasciare autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonche' di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1000kWe - Contrasto con le norme internazionali e con la normativa comunitaria, che manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli posti dalla normativa sovranazionale - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili. - Legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, art. 4, comma 1. - Costituzione, artt. 117, primo comma; protocollo di Kyoto adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1 giugno 2002, n. 120; direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE; direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE; (Cost. artt. 117, terzo comma, e 41). Calamita' pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Veneto - Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile - Assegnazione al Presidente della Provincia della generale competenza dell'organizzazione dei soccorsi a livello provinciale - Previsione che i sindaci e i presidenti delle comunita' montane forniscano alle sale operative delle Province gli elementi utili per la conoscenza dell'evento e per l'assunzione delle iniziative necessarie - Contrasto con la normativa statale di settore che assegna al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale e le funzioni relative alle attivita' tecnico-operative di primo soccorso - Mancata circoscrizione del potere di intervento del Presidente della Provincia ai compiti ed alle funzioni di sua spettanza - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore profilo. - Legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, art. 15, commi 1 e 2, che sostituisce l'art. 16, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58, ed introduce, nel medesimo art. 16, il comma 1-bis. - Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 14; d.l. 7 settembre 2001, n. 343 (convertito nella legge 9 novembre 2001, n. 401), art. 5, comma 4; (Cost., art.117, secondo comma, lett. m). (T-120085) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 18-4-2012)

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