N. 349 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 1994

N. 349 Ordinanza emessa il 15 aprile 1994 dal tribunale per i minorenni di Bologna nel procedimento penale a carico di P.C. Processo penale - Imputati minorenni - Applicazione di misure di sicurezza nel dibattimento - Prevista possibilita' di disporle, con sentenza di non imputabilita' (a norma degli artt. 97 e 98 cod. pen.) o di condanna e comunque solo se sussista il concreto pericolo che l'imputato commetta delitti con l'uso di armi o contro la sicurezza collettiva ecc. - Conseguente divieto di applicare misure di sicurezza in altre situazioni, che pure lo richiederebbero, e nelle quali l'art. 49 cod. pen. lo consentirebbe, come nell'ipotesi (verificatasi nella specie) in cui, anche se il contestato reato di spaccio di stupefacenti, essendo state smerciate come "extasi" pasticche non contenenti tale sostanza, risulta "impossibile", sussista tuttavia il pericolo che il minore in avvenire incorra in reati di questo tipo - Irragionevolezza - Eccesso dai limiti della delega legislativa. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39). (Cost., art. 76, legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, p.p.). (094C0662) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 22-6-1994)

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