N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 gennaio 1997

N. 13 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 gennaio 1997 (della regione Veneto) Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disciplina adottata in legge di conversione, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552 - Prevista pubblicazione, da parte dell'AIMA, entro il 31 marzo 1996, di appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo 1995-1996 - Attribuzione a tali bollettini, integralmente sostitutivi di quelli precedenti, della efficacia di accertamento definitivo delle posizioni individuali, con effetto vincolante anche nei confronti degli acquirenti, ai fini della trattenuta e del versamento supplementare eventualmente dovuto - Adozione di un sistema di impugnazioni avverso le determinazioni dell'AIMA, che, data la confermata esclusione dell'autocertificazione dei quantitativi prodotti, gia' prevista da legge precedente, e la evidente impraticabilita' della pur prevista opposizione (ma con applicazione del silenzio-rifiuto alla scadenza di un termine di soli trenta giorni) alla stessa AIMA, costringe gli interessati, nella loro generalita', a ricorrere all'autorita' giurisdizionale, con conseguenti prolungate e onerose incertezze - Imposizione di un sistema, riguardo alla consentita compensazione tra le maggiori e minori quantita' di prodotto consegnate, accentrato sull'AIMA e da effettuarsi solo a livello nazionale, con pregiudizio per gli interessi dei produttori veneti - Effettuazione della compensazione, da parte dell'AIMA (con obbligo, per gli acquirenti di versare il dovuto prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997) tenendo conto dell'esito dei ricorsi, con la conseguente impossibilita' per gli interessati che hanno proposto i ricorsi, di avvalersi della compensazione - Impossibilita', inoltre, di un efficace esercizio, da parte della regione ricorrente, anche riguardo alla compensazione delle quote, dei suoi poteri di programmazione, governo e controllo del settore - Attribuzione all'AIMA, a partire dal 1 gennaio 1997, anche della definizione dei criteri di redistribuzione (con confluenza delle quote liberate in un fondo nazionale) dei programmi di volontario abbandono della produzione - Lamentato contrasto della normativa statale, in tutti gli aspetti su esposti, con le norme dei regolamenti comunitari (in particolare nn. 804/1968 e 856/1984) circa i tempi (dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo) delle campagne lattiere - Insuscettibilita' del decreto-legge n. 552, in quanto emanato in difetto dei presupposti di provvisorieta' e straordinaria necessita' ed urgenza, ad essere convertito - Deducibilita' di tali violazioni da parte della regione ricorrente, giacche' esse toccano le competenze della stessa nella materia dell'agricoltura - Violazione, infine, del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, per la non prevista partecipazione delle regioni ai procedimenti relativi alla riduzione delle quote individuali, partecipazione non adeguatamente salvaguardata dal previsto parere, da rendersi, riguardo alla adottata normativa, per tramite del Ministero delle risorse agricole, dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali - Richiamo alle sentenze nn. 520/1995, 360/1996, 29/1995, 32/1960, 64 e 183/1987, 272 e 302/1988, 87/1996 nonche' all'ordinanza n. 165/1995. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disposizioni della legge di conversione, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552 - Confermata validita' e salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei dd.-ll. 15 marzo 1996, n. 124, 16 maggio 1996, n. 260, 8 luglio 1996, n. 353, e 6 settembre 1996, n. 463. Insuscettibilita' delle norme di detti decreti (artt. 2 e 3) concernenti l'attuazione del regime comunitario della produzione lattiera, e gia' impugnate con precedenti ricorsi, in quanto radicalmente illegittime (e non soltanto perche' contenute in decreti-legge non convertiti), a venire comprese nella sanatoria. (D.-L. 23 ottobre 1996, n. 552, artt. 2 e 3, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 642, art. 1, commi 3 e 5). (Cost., artt. 3, 5, 11, 24, 41, 77, 97, 113, 117 e 118). (097C0115) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 26-2-1997)

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