N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 1997

N. 22 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 febbraio 1997 (della regione Lombardia) Impiego pubblico - Disposizioni di legge collegata alla legge finanziaria - Prevista estensione, presso le pubbliche amministrazioni (comprese le regioni) per tutti i profili professionali delle varie qualifiche e livelli, del rapporto di lavoro a tempo parziale, a cui il singolo dipendente puo' accedere, di regola, in base a domanda che l'amministrazione non ha facolta' di respingere, con grave ingerenza nell'autonomia gestionale delle regioni in materia di personale e lesione dei principi di ragionevolezza organizzativa e di buon andamento - Previsione vincolante delle finalita' (costituzione di economie di bilancio, incremento della mobilita', ecc.) a cui i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale vanno destinati, con conseguente lesione anche dell'autonomia finanziaria delle regioni - Richiamo alle sentenze nn. 219/1984 e 359/1993. Finanza regionale - Imposta regionale (ex art. 17 del decreto legislativo n. 398/1990) e imposta erariale (accisa) sulla benzina per autotrazione nei territori delle regioni a statuto ordinario - Disposizioni di legge collegata alla legge finanziaria - Elevazione a lire 50 al litro della misura massima della imposta regionale - Operativita' degli aumenti dell'imposta statale limitatamente alla differenza esistente in atto rispetto all'aliquota dell'imposta regionale - Conseguente impossibilita' di una libera determinazione dell'imposta da parte delle regioni, con violazione della loro autonomia finanziaria, in quanto della fissazione del sovrapprezzo ad esse spettante, in misura inferiore al massimo consentito, finirebbe col beneficiare solo lo Stato - Penalizzazione dei cittadini delle regioni in cui cio' avvenisse, colpiti dall'imposta erariale non "in ragione della loro capacita' contributiva", ma in ragione diretta o indiretta delle scelte delle amministrazioni delle regioni non in grado di applicare, per l'imposta regionale in questione, aliquote altrettanto basse. Programmazione economica - Intese istituzionali di programma per interventi (in materia gia' disciplinata con decreto-legge n. 32/1995, convertito con legge n. 104/1995) coinvolgenti molteplici soggetti pubblici e privati e implicanti decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome - Disposizioni di legge collegata alla legge finanziaria - Prevista approvazione di tali intese da parte dello Stato (attraverso il CIPE) anche quando siano le regioni o le province autonome, e non anche l'amministrazione centrale a promuoverle - Modalita' del tutto generiche e imprecise e strumenti assolutamente non definiti degli imposti vincoli, con violazione dell'autonomia amministrativa regionale. Finanza regionale - Tesoreria unica - Disposizioni di legge collegata alla legge finanziaria - Accredito dei pagamenti del bilancio dello Stato per il 1997, per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in conti correnti con il Tesoro, sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilita' sui conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997 - Pesante limitazione delle disponibilita' e dell'utilizzo, da parte delle regioni, delle giacenze di cassa ad esse spettanti ai sensi della normativa vigente, con l'ulteriore effetto di ritardare il pagamento di spese gia' regolarmente deliberate e impegnate, in violazione della loro autonomia finanziaria e di bilancio e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo alle sentenze nn. 155/1977, 94/1981, 162/1982 e 307/1983. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, commi 57, 58, 59 e 154, 2, comma 205, 3, comma 214). (Cost., artt. 1, 3, 53, 97, 117, 118 e 119). (097C0134) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 12-3-1997)

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