Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giurisdizione - Funzione di giudice popolare - Esclusione del
diritto alla retribuzione per i giorni di assenza dal lavoro -
Spettanza di un'indennita' quantificata in un importo fisso -
Modalita' - Irragionevole parificazione di lavoratori fruenti di
retribuzioni diverse - Carenza di una chiara indicazione degli
elementi di fatto circa la rilevanza della questione di legittimita'
- Manifesta inammissibilita'.
(Legge 10 aprile 1951, n. 287, art. 36, secondo comma).
(Cost., artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma).
(097C0865)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 23-7-1997)
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