Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento Penitenziario - Condannati titolari dello speciale
programma di protezione di cui all'art. 10 del d.lgs. 15 gennaio
1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge n. 82 del 1991 -
Revoca dei benefici - Assenza di una giustificazione per la deroga ai
criteri di competenza e di assetto degli organi giurisdicenti
previsti dall'ordinamento giudiziario - Ragionevolezza -
Insussistenza di lesione del principio della inviolabilita' della
liberta' personale - Necessita' di garantire la maggiore protezione
possibile ai collaboratori di giustizia tramite la previsione della
competenza esclusiva attribuita al tribunale di sorveglianza - Non
fondatezza.
(D.-L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 13-ter, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal d-.l. 8
giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7
agosto 1992, n. 356).
(Cost., artt. 3, 13, 27, terzo comma, 25, secondo comma, 102, primo e
secondo comma).
(099C0623)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 16-6-1999)
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