N. 327 SENTENZA 14 - 20 luglio 1999

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Oggetto del giudizio - Norma contenuta in decreto-legge decaduto (per mancata conversione nel termine) - Successiva riproduzione della norma, con il medesimo contenuto precettivo, in ulteriori decreti governativi - Trasferimento della questione sulla disposizione ora vigente del sopravvenuto (e convertito) decreto-legge. (D.-L. 16 febbraio 1996, n. 65, art. 1, comma 6, ultimo periodo; d.-l. 21 ottobre 1996, n. 535 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647), art. 1, comma 11, ultimo periodo). (Cost., art. 77, terzo comma). Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Trattamento di fine rapporto dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali - Accessori - Esclusione della liquidazione di qualsiasi somma a titolo di rivalutazione e di interessi, in caso di ritardo ingiustificato nella corresponsione delle prestazioni previdenziali - Contrasto con la tutela previdenziale che deve essere assicurata ai percettori dei crediti - Illegittimita' costituzionale - Conseguente riespansione della disciplina desumibile dai principii comuni al settore previdenziale, salva una diversa disciplina che il legislatore intenda eventualmente adottare. (D.-L. 21 ottobre 1996, n. 535 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647), art. 1, comma 11, ultimo periodo). (Cost., art. 38). (099C0786) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 28-7-1999)

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