N. 356 ORDINANZA 14 - 22 luglio 1999

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Consulenti tecnici - Liquidazione dei compensi - Procedimento di opposizione introdotto con ricorso dal consulente - Notificazione del ricorso solamente alle parti costituite presso i loro difensori e non invece personalmente a tutte le parti del processo, senza distinzione tra quelle costituite e quelle contumaci - Asserita violazione del diritto di difesa degli interessati al giudizio di opposizione - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, sesto comma). (Cost., artt. 3 e 24). Procedimento civile - Consulenti tecnici - Compensi - Misura e criteri di determinazione - Possibilita' di eccessiva contrazione degli onorari, nell'ipotesi in cui il valore dell'oggetto della causa (e della consulenza) superi i limiti massimi fissati o in caso di pluralita' di valutazioni - Adeguamento del compenso alla concreta attivita' svolta - Mancata previsione - Difetto di rilevanza, in conseguenza della dichiarata manifesta infondatezza della questione proposta come preliminare di rito - Manifesta inammissibilita' delle questioni. (Legge 8 luglio 1980, n. 319, artt. 2, primo e secondo comma, e 10). (Cost., artt. 3 e 97). (099C0837) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 28-7-1999)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.