N. 381 SENTENZA 30 settembre - 7 ottobre 1999

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Questione di legittimita' costituzionale - Sopravvenuta nuova normativa a modifica della disposizione denunciata - Inapplicabilita', per espressa previsione ai giudizi in corso - Perdurante rilevanza nel giudizio principale della questione proposta sulla norma previgente. (C.P.P., art. 11; legge 2 dicembre 1998, n. 420). Processo penale - Procedimenti riguardanti i magistrati - Ipotesi in cui il magistrato e' persona offesa o danneggiata da un reato - Competenza per territorio - Spostamento - Disciplina in deroga alle regole generali - Possibilita' di ricomprendervi il caso in cui i fatti, per i quali si procede penalmente siano stati commessi successivamente al trasferimento del magistrato in un ufficio giudiziario di altro distretto e siano riferibili all'attivita' svolta in precedenza dal medesimo magistrato nel distretto nel quale si procede - Omessa previsione - Denunciata compromissione dell'imparzialita' e indipendenza del giudicante, con menomazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Discrezionalita' del legislatore in materia - Esercizio ne' arbitrario o irrazionale ne' lesivo delle garanzie preordinate a un giusto processo - Non fondatezza della questione. (C.P.P., art. 11, comma 1). (Cost., artt 3, 24, 97, 101 e 107). Uffici pubblici - Buon andamento e imparzialita' - Canoni costituzionali - Applicabilita' agli uffici giudiziari, limitatamente all'ordinamento amministrativo e non all'esercizio della funzione. (Cost., art. 97). (099C1042) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 13-10-1999)

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