N. 166 ORDINANZA 28 aprile - 6 maggio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Accesso ai benefici penitenziari, in caso di condanna per i delitti di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), subordinato ai risultati dell'osservazione scientifica della personalita', attuata in regime di restrizione carceraria per la durata di un anno - Disciplina applicabile anche ai condannati per fatti commessi da minorenni - Denunciata violazione dei principi della finalita' rieducativa della pena e di protezione dei minori - Palese irrilevanza della norma censurata nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. pen., art. 656, comma 9. - Costituzione, artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma. Ordinamento penitenziario - Accesso ai benefici penitenziari, in caso di condanna per i delitti di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), subordinato ai risultati dell'osservazione scientifica della personalita', attuata in regime di restrizione carceraria per la durata di un anno - Disciplina applicabile anche ai condannati per fatti commessi da minorenni - Denunciata violazione dei principi della finalita' rieducativa della pena e di protezione dei minori - Sopravvenuta modifica della disposizione censurata - Necessita' di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al rimettente. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, come modificato dall'art. 3 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38. - Costituzione, artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma. (010C0396) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 12-5-2010)

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