N. 134 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 - 18 novembre 2011

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 novembre 2011 (della Regione Lazio). Iniziativa economica privata - Commercio - Abolizione delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche, c.d. liberalizzazione - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosita'" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata incidenza nella sfera di competenza regionale in assenza di coinvolgimento delle Regioni - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione della competenza legislativa residuale regionale in materia di attivita' produttive e di commercio, violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 3, commi 1 e 4. - Costituzione, art. 117, comma quarto. Regioni (in genere) - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennita', commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosita'" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata totale assenza di titolo competenziale dello Stato - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione dell'autonomia regionale. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14, comma 1. - Costituzione, artt. 122 e 123. Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potesta' statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione della forma alternativa della convenzione, rimessa ai Comuni e all'apprezzamento del Ministero dell'interno - Attribuzione al prefetto di un potere di controllo e sostitutivo - Lamentata interferenza dello Stato in materia di associazionismo degli enti locali, soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, riallocazione di funzioni comunali ad opera dello Stato anziche' della Regione in contrasto con il principio di sussidiarieta', contrasto con la riforma del Titolo V della Costituzione che implicitamente esclude controlli statali sugli atti comunali, mancato coinvolgimento della Regione - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata esorbitanza dello Stato dal proprio ambito di competenza in materia di enti locali, violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale residuale in materia di ordinamento degli enti locali e di forme associative tra enti, lesione dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28. - Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. p), e quarto, 118, e 133, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9, comma 2. Enti locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica -Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Obbligo per gli enti locali di verificare la realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attivita' economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunita' - Lamentata incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale, elusione degli effetti vincolanti del referendum popolare - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di servizi pubblici locali, violazione del vincolo referendario. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 4. - Costituzione, artt. 75 e 117, comma quarto. (011C0728) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 14-12-2011)

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