N. 223 SENTENZA 8 - 11 ottobre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Magistrati - Trattamento economico - Intervento ad adiuvandum di soggetto intervenuto nel giudizio principale con atto depositato solo successivamente all'ordinanza di rimessione - Mancata assunzione della qualita' di parte nel processo a quo - Inammissibilita' dell'intervento. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122), artt. 9, commi 2 e 22, e 12, commi 7 e 10. - Costituzione, artt. 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101 e 104. Magistrati - Trattamento economico - Prospettazione di censure non rientranti fra i motivi di ricorso delle parti del giudizio - Questione sollevata in relazione ad una norma di cui il giudice rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita'. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 2. - Costituzione, artt. 2, 3, 23, 36, 42, 53, 97, 101, 104, 107, 108. Previdenza pubblica - Modalita' di corresponsione dell'indennita' di buonuscita - Rateizzazione senza previsione di interessi - Questione prospettata da giudici che non devono fare applicazione della norma impugnata - Assenza di un pregiudizio e di un interesse attuale a ricorrere - Manifesta inammissibilita'. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 12, comma 7. - Costituzione, artt. 2, 3, 23, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 103, 104, 108, 111 e 113. Magistrati - Retribuzione - Adeguamento automatico - Soppressione, senza possibilita' di recupero, degli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 e del conguaglio del triennio 2010-2012 - Previsione che per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 sia pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e che il conguaglio per l'anno 2015 venga determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014 - Mancata esclusione che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21 - Irragionevole decurtazione del trattamento retributivo dei magistrati, oltre i limiti tracciati dalla giurisprudenza costituzionale, che consente sacrifici a condizione che siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso - Violazione del principio dell'autonomia ed indipendenza dei giudici - Ingiustificata disparita' di trattamento fra la categoria dei magistrati e quella del pubblico impiego contrattualizzato, che vede limitata la possibilita' di contrattazione soltanto per un triennio - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 22. - Costituzione, artt. 3, 100, 101, 104 e 108. Magistrati - Retribuzione - Decurtazione dell'indennita' giudiziaria prevista dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981, nella misura del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32 % per l'anno 2013 - Prestazione patrimoniale imposta di natura sostanzialmente tributaria - Irragionevole discriminazione nei confronti di altri percettori di reddito di lavoro - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 22. - Costituzione, artt. 3 e 53 (artt. 2, 23, 36, 97, 101, 103, 104 e 111). Impiego pubblico - Magistrati - Trattamento economico - Riduzione nella misura del 5% per le retribuzioni oltre i 90.000 euro, e nella misura del 10% per le retribuzioni oltre i 150.000 euro, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 - Prestazione patrimoniale imposta di natura sostanzialmente tributaria - Contrasto con il principio della "universalita' della imposizione" - Discriminazione in danno dei dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti privati e, in generale, ai cittadini - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 53. Previdenza pubblica - Trattamento di fine rapporto in favore dei dipendenti dello Stato - Estensione del regime di cui all'art. 2120 del codice civile - Anzianita' contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011 - Applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione e contestuale mantenimento della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennita' di buonuscita - Mancata espressa esclusione del permanere della trattenuta a carico del lavoratore - Illogica riduzione della retribuzione e, nel contempo, diminuzione della quantita' del TFR maturata nel tempo - Ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 12, comma 10. - Costituzione, artt. 3 e 36. (T-120223) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 17-10-2012)

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