N. 51
ORDINANZA (Atto di promovimento)
26 ottobre 2012
Ordinanza del 26 ottobre 2012 emessa dal Tribunale di Salerno Sez.
riesame nel procedimento penale a carico di P. E. G. ed altri.
Processo penale - Misure cautelari personali - Criteri di scelta
delle misure - Obbligatorieta' della custodia cautelare in carcere
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis
cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari - Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui
siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto,
dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure - Ingiustificata parificazione dei
procedimenti relativi ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del
decreto-legge n. 152 del 1991, contestati a chi non faccia parte di
associazioni di tipo mafioso, a quelli concernenti il reato di cui
all'art. 416-bis cod. pen. e/o a quelli aggravati ai sensi
dell'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, contestati a
imputati che facciano parte di associazioni di tipo mafioso -
Irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle
diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi
considerati - Violazione del principio di inviolabilita' della
liberta' personale e del principio di non colpevolezza.
- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come modificato
dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38,
in relazione all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, comma secondo.
(13C00086)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 20-3-2013)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.