N. 87 SENTENZA 8 - 16 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati - Lavoratore affetto da insufficienza renale - Periodo massimo di malattia indennizzabile fissato in 180 giorni - Mancata previsione di una deroga che consenta lo scorporo delle assenze dal lavoro per emodialisi dal periodo massimo indennizzabile, ovvero mancata estensione della piu' favorevole tutela predisposta per i lavoratori colpiti da tubercolosi - Richiesta di intervento additivo secondo due modalita' alternative - Scelta a contenuto non costituzionalmente obbligato riservato alla discrezionalita' del legislatore - Inammissibilita' della questione. - Codice civile, art. 2110; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, art. 3. - Costituzione, artt. 3, 32 e 38. (T-130087) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 22-5-2013)

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