N. 214
ORDINANZA (Atto di promovimento)
6 giugno 2013
Ordinanza del 6 giugno 2013 emessa dalla Corte di cassazione nel
procedimento civile promosso da B.A. e T.A. contro Ministero
dell'interno ed altri 3.
Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso -
Effetti della sentenza di rettificazione sul matrimonio
preesistente - Automatica cessazione degli effetti civili
conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito
religioso, senza necessita' di una domanda e di una pronuncia
giudiziale - Sostanziale previsione di una fattispecie di
"divorzio" imposto ex lege alla coppia coniugata - Violazione del
diritto di autodeterminazione nelle scelte relative all'identita'
personale - Sproporzionata interferenza statuale nella sfera
relazionale del destinatario della rettificazione e dell'altro
coniuge - Cancellazione imperativa di una relazione affettiva
stabile e continuativa dotata di rilievo costituzionale -
Soppressione della volonta' individuale nell'esercizio del diritto
personalissimo allo scioglimento del matrimonio - Violazione del
diritto alla vita familiare coniugale - Limitazione sostanziale del
diritto all'identita' di genere del richiedente e lesione del
diritto dell'altro coniuge di scegliere se continuare la relazione
coniugale - Contrasto con il diritto al rispetto della propria vita
privata e con il diritto di contrarre matrimonio, sanciti dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come
interpretata dalla Corte di Strasburgo.
- Legge 14 aprile 1982, n. 164, art. 4 "nella formulazione anteriore
all'abrogazione intervenuta per effetto dell'art. 36 del d.lgs. 1
settembre 2011, n. 150".
- Costituzione, artt. 2, 10, 29 e 117; Convenzione europea dei
diritti dell'uomo [resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n.
848], artt. 8 e 12.
Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso -
Diritto del coniuge del richiedente, cui il ricorso deve essere
notificato, di opporsi nello stesso giudizio di rettificazione allo
scioglimento del preesistente vincolo coniugale ovvero di
esercitare il medesimo potere in altro giudizio - Mancato
riconoscimento, "essendo esclusa la necessita' di una pronuncia
giurisdizionale dalla produzione ex lege dell'effetto solutorio in
virtu' del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione
di attribuzione di sesso" - Ingiustificata compressione del diritto
di agire giudizialmente a tutela del mantenimento dell'unione
coniugale.
- Legge 14 aprile 1982, n. 164, artt. 2 e 4.
- Costituzione, art. 24.
Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso -
Diritto del coniuge che procede per la rettificazione di opporsi
nello stesso giudizio allo scioglimento del vincolo coniugale
preesistente ovvero di esercitare il medesimo potere in altro
giudizio - Mancato riconoscimento, "essendo esclusa la necessita'
di una pronuncia giurisdizionale dalla produzione ex lege
dell'effetto solutorio in virtu' del passaggio in giudicato della
sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso" -
Ingiustificata compressione del diritto di agire giudizialmente a
tutela del mantenimento dell'unione coniugale.
- Legge 14 aprile 1982, n. 164, artt. 2 e 4.
- Costituzione, art. 24.
Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso -
Effetti della sentenza di rettificazione sul matrimonio
preesistente - Scioglimento automatico, operante ex lege, del
vincolo coniugale - Ingiustificata disparita' di regime giuridico
rispetto ad altre ipotesi ritenute dal legislatore radicalmente
impeditive della continuazione della convivenza coniugale, nelle
quali e' tuttavia necessario l'accertamento giudiziale e la
volontarieta' della scelta relativa allo scioglimento o alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Legge 14 aprile 1982, n. 164, art. 4, in relazione all'art. 3,
"quarto comma" [recte, comma 1, n. 2,], lett. g), della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 [aggiunta dall'art. 7 della legge 6 marzo
1987, n. 74].
- Costituzione, art. 3; legge 1° dicembre 1970, n. 898, artt. 3, sub
[rectius, n.] 1, lett. a), b), c), e sub [rectius, n.] 2, lett. d).
(13C00325)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 16-10-2013)
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