Conferma, per l'anno 2003, della misura dell'11,50 per cento della
riduzione contributiva prevista dall'art. 29, comma 2, della legge 8
agosto 1995, n. 341, cosi' come modificato dall'art. 45, comma 18,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
(GU Serie Generale n.72 del 26-03-2004)
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