Attuazione dell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, concernente la determinazione di condizioni, termini e
modalita' di applicazione del credito di imposta in favore degli enti
di previdenza obbligatoria, nonche' delle forme di previdenza
complementare ed individuazione delle attivita' di carattere
finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti
devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del
credito. (15A05901)
(GU Serie Generale n.175 del 30-07-2015)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.