N. 145 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 novembre 2011

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 novembre 2011 (della Regione Veneto). Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attivita' economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosita'" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentato incidenza su materie riconducibili alla competenza legislativa regionale, concorrente e residuale, nonche' mancanza di concertazione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della autonomia regionale, violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 3, comma 4. - Costituzione, artt. 5, 117 e 120. Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza regionale - Sviluppo delle Regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud - Previsione che la spesa delle cinque Regioni del Sud inserite nell'obiettivo convergenza possa eccedere i limiti di spesa imposti dal Patto di stabilita' interno - Previsione di una compensazione, al fine di assicurare gli equilibri di finanza pubblica, attraverso la maggiorazione degli oneri posti a carico di tutte le altre regioni - Lamentato contrasto con il principio della piena responsabilita' finanziaria di ciascun ente, alterazione delle corrette relazioni istituzionali, ingiustificato privilegio accordato alle Regioni meno virtuose - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della unita' e indivisibilita' dello Stato, violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione della autonomia finanziaria regionale. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 5-bis. - Costituzione, artt. 5 e 119. Regioni (in genere) - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennita', commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosita'" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potesta' statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della autonomia statutaria della Regione, violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e nella materia residuale dell'organizzazione amministrativa, violazione dell'autonomia finanziaria. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e). - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 119 e 123. Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potesta' statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Attribuzione al prefetto di un potere di controllo e sostitutivo - Lamentata incidenza sull'assetto ordinamentale ed istituzionale di enti locali aventi rilevanza costituzionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, introduzione di un modello organizzativo connotato da genericita' e indifferenziazione inidoneo a garantire l'allocazione ottimale delle funzioni, previsione di un potere sostitutivo non consentito dal quadro costituzionale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata esorbitanza dello Stato dalla competenza legislativa esclusiva in materia di funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane, violazione della competenza legislativa, regolamentare e amministrativa della Regione nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e nella materia residuale dell'associazionismo comunale, violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28. - Costituzione, artt. 97, 114, 117 e 118. (011C0760) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 4-1-2012)

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