N. 145
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
14 novembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 23 novembre 2011 (della Regione Veneto).
Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli
ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle
attivita' economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attivita'
economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e'
espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione
della c.d. "virtuosita'" degli enti territoriali, secondo il
meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentato
incidenza su materie riconducibili alla competenza legislativa
regionale, concorrente e residuale, nonche' mancanza di
concertazione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata
violazione della autonomia regionale, violazione del principio di
leale collaborazione.
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 3, comma
4.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 120.
Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza regionale - Sviluppo delle
Regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud -
Previsione che la spesa delle cinque Regioni del Sud inserite
nell'obiettivo convergenza possa eccedere i limiti di spesa imposti
dal Patto di stabilita' interno - Previsione di una compensazione,
al fine di assicurare gli equilibri di finanza pubblica, attraverso
la maggiorazione degli oneri posti a carico di tutte le altre
regioni - Lamentato contrasto con il principio della piena
responsabilita' finanziaria di ciascun ente, alterazione delle
corrette relazioni istituzionali, ingiustificato privilegio
accordato alle Regioni meno virtuose - Ricorso della Regione Veneto
- Denunciata lesione della unita' e indivisibilita' dello Stato,
violazione della competenza legislativa regionale nella materia
concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione
della autonomia finanziaria regionale.
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 5-bis.
- Costituzione, artt. 5 e 119.
Regioni (in genere) - Consiglieri regionali - Determinazione del
numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali,
previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle
indennita', commisurazione del trattamento economico alla effettiva
partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del
trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di
un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" -
Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti -
Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosita'" degli enti
territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del
d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potesta'
statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale,
lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi
di finanza pubblica - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata
violazione della autonomia statutaria della Regione, violazione
della competenza legislativa regionale nella materia concorrente
del coordinamento della finanza pubblica e nella materia residuale
dell'organizzazione amministrativa, violazione dell'autonomia
finanziaria.
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14,
comma 1, lett. a), b), c), d), e).
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 119 e 123.
Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti -
Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate
o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa
dell'Unione dotata di propri organi e potesta' statutaria, e
titolare di rapporti giuridici e di risorse - Attribuzione al
prefetto di un potere di controllo e sostitutivo - Lamentata
incidenza sull'assetto ordinamentale ed istituzionale di enti
locali aventi rilevanza costituzionale, lamentata introduzione di
norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica,
introduzione di un modello organizzativo connotato da genericita' e
indifferenziazione inidoneo a garantire l'allocazione ottimale
delle funzioni, previsione di un potere sostitutivo non consentito
dal quadro costituzionale - Ricorso della Regione Veneto -
Denunciata esorbitanza dello Stato dalla competenza legislativa
esclusiva in materia di funzioni fondamentali di comuni, province e
citta' metropolitane, violazione della competenza legislativa,
regolamentare e amministrativa della Regione nella materia
concorrente del coordinamento della finanza pubblica e nella
materia residuale dell'associazionismo comunale, violazione del
principio di buon andamento dell'azione amministrativa.
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 16,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28.
- Costituzione, artt. 97, 114, 117 e 118.
(011C0760)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 4-1-2012)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.