N. 254 SENTENZA 23 - 31 ottobre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Servizi pubblici locali - Disposizione che modifica l'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, gia' dichiarato illegittimo con la sentenza n. 199 del 2012, e che e' sostanzialmente riproduttiva dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, abrogato a seguito di referendum popolare - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del giudicato costituzionale - Asserito ripristino di una disposizione abrogata per volonta' popolare - Ius superveniens che abroga la disposizione impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Inammissibilita' della questione. - Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134), articolo 53, comma 1, lettera b). - Costituzione, artt. 75 e 136. Sport - Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla ristrutturazione di quelli gia' esistenti - Disciplina afferente all'edilizia sportiva, ascrivibile alla materia concorrente dell'ordinamento sportivo - Contrasto con il principio che vieta di prevedere, in materia legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimita' costituzionale - Estensione della dichiarazione alla successiva disposizione che definisce i criteri per l'erogazione delle risorse. - Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134), articolo 64, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 119. (T-130254) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 6-11-2013)

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