Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Servizi pubblici locali - Disposizione che modifica l'art. 4 del d.l.
n. 138 del 2011, gia' dichiarato illegittimo con la sentenza n. 199
del 2012, e che e' sostanzialmente riproduttiva dell'art. 23-bis
del decreto-legge n. 112 del 2008, abrogato a seguito di referendum
popolare - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del
giudicato costituzionale - Asserito ripristino di una disposizione
abrogata per volonta' popolare - Ius superveniens che abroga la
disposizione impugnata - Questione divenuta priva di oggetto -
Inammissibilita' della questione.
- Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella legge 7
agosto 2012, n. 134), articolo 53, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 75 e 136.
Sport - Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
di un Fondo per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva,
finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla
ristrutturazione di quelli gia' esistenti - Disciplina afferente
all'edilizia sportiva, ascrivibile alla materia concorrente
dell'ordinamento sportivo - Contrasto con il principio che vieta di
prevedere, in materia legislativa regionale residuale o
concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a
favore di soggetti privati - Violazione dell'autonomia finanziaria
regionale - Illegittimita' costituzionale - Estensione della
dichiarazione alla successiva disposizione che definisce i criteri
per l'erogazione delle risorse.
- Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella legge 7
agosto 2012, n. 134), articolo 64, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 119.
(T-130254)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 6-11-2013)
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