N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 giugno 2014

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in Cancelleria il 16 giugno 2014 (della Regione Puglia). Comuni, Province e citta' metropolitane - Istituzione ex novo delle Citta' metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria nei territori delle omonime Province - Previsione con legge dello Stato - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato difetto di competenza del legislatore statale in ordine all'istituzione dei predetti enti - Esorbitanza dai titoli di intervento statale costituzionalmente previsti rispetto ad essi - Invasione della competenza legislativa residuale delle Regioni. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 5, primo periodo, 6, primo periodo, e 12. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett.p), e quarto. Comuni, Province e citta' metropolitane - Istituzione ex novo delle Citta' metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria nel territorio delle omonime Province - Disciplina con legge dello Stato degli aspetti ad essa inscindibilmente connessi - Previsioni riguardanti la conferenza statutaria per la redazione della proposta di statuto, il subingresso delle Citta' metropolitane nelle funzioni delle omonime Province, l'applicabilita' dello statuto provinciale in caso di mancata approvazione di quello metropolitano, l'applicazione al personale delle Citta' metropolitane delle disposizioni vigenti sul rapporto d'ufficio del personale delle Province, il procedimento di articolazione del territorio del Comune capoluogo in piu' Comuni, nonche' il procedimento di modifica territoriale di Province e Citta' metropolitane - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato difetto di titoli di competenza che legittimino l'intervento del legislatore statale - Invasione di ambiti di competenza regionale di tipo residuale - Violazione e limitazione sostanziale della competenza legislativa regionale concernente il procedimento di modifica delle circoscrizioni comunali. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 6, secondo periodo, 13, 16, 22 e 48. - Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett.p), e quarto, e 133, comma secondo. Comuni, Province e citta' metropolitane - Procedimento per l'adesione di singoli comuni alla Citta' metropolitana e per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe - Previsione statale secondo cui, in caso di dissenso della Regione dalle proposte dei Comuni, il Governo promuove un'intesa tra gli enti interessati, e, in mancanza di essa, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche dei territori delle Province e delle Citta' metropolitane - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata costruzione di un procedimento di modifica delle circoscrizioni provinciali derogatorio rispetto a quello previsto dalla Costituzione. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 6, secondo periodo. - Costituzione, art. 133, primo comma. Comuni, Province e citta' metropolitane - Organizzazione "a regime" delle Province e delle Citta' metropolitane - Disciplina statale di profili organizzativi diversi da quelli afferenti agli organi di governo - Previsioni riguardanti, in particolare, la soppressione di enti e agenzie provinciali o subprovinciali, la determinazione nello statuto delle norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, le modalita' di organizzazione (nonche' di esercizio) delle funzioni metropolitane - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata erronea autoqualificazione di previsioni di dettaglio organizzativo come "principi fondamentali" della materia e come "norme di coordinamento della finanza pubblica" - Insussistenza di un autonomo titolo di legittimazione dello Stato a disciplinare la potesta' statutaria di Province e Citta' metropolitane - Esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane". - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 10, 11, lettere b) e c), e 89, lett. a). - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), e quarto. Comuni, Province e citta' metropolitane - Funzioni delle Province e delle Citta' metropolitane - Disposizioni statali riguardanti l'adozione e le modifiche dello statuto metropolitano; la disciplina statutaria dei rapporti tra i Comuni e la Citta' metropolitana in ordine alle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali; la possibilita' che lo statuto metropolitano e quello provinciale prevedano, d'intesa con la Regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni; la determinazione statutaria di modalita' per istituire accordi con i comuni non compresi nel territorio metropolitano; il promovimento e la valorizzazione, da parte delle Regioni, di forme di esercizio associato di funzioni da parte di piu' enti locali; la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province fino alla data di effettiva assunzione da parte dell'ente subentrante - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata esorbitanza dalla competenza statale esclusiva in materia di "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane" - Invasione degli ambiti materiali affidati alla competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 9, 11, 57 e 89. - Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. p), terzo e quarto, e 118, comma secondo. Comuni, Province e citta' metropolitane - Funzioni delle Province e delle Citta' metropolitane - Previsioni statali contemplanti espressamente l'istituto della "delega di esercizio" di funzioni amministrative tra gli enti territoriali - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato contrasto con la previsione costituzionale dell'attribuzione delle funzioni amministrative in titolarita' - Incompatibilita' con i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 11 e 89. - Costituzione, art. 118, primo comma. Comuni, Province e citta' metropolitane - Funzioni delle Province e delle Citta' metropolitane - Previsione statale secondo cui, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuano in modo puntuale, mediante accordo in Conferenza unificata, le funzioni oggetto di riordino e le relative competenze - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata allocazione da parte dello Stato di funzioni amministrative ricadenti in materie diverse da quelle di sua esclusiva competenza - Conseguente invasione di ambiti affidati alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni - Subordinazione della potesta' regionale di individuazione delle funzioni all'accordo con altri soggetti - Finalita' di uniforme allocazione delle funzioni amministrative agli "enti territoriali di area vasta" in tutte le Regioni, in contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza, nonche' con il principio di differenziazione. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 91. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo. Comuni, Province e citta' metropolitane - Trasferimento delle funzioni delle Province agli enti subentranti - Disposizione statale secondo cui, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata finalita' di uniforme allocazione di funzioni amministrative agli "enti territoriali di area vasta" in tutte le Regioni - Contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza, nonche' con il principio di differenziazione - Riferimento della norma anche a funzioni ricadenti in materie diverse da quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato - Conseguente invasione della competenza regionale ad allocare le funzioni amministrative nelle materie di legislazione concorrente e di legislazione residuale - In via subordinata: Violazione della riserva di legge statale nella determinazione dei "principi fondamentali" (ove i criteri generali da individuare siano qualificabili come tali). - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 92. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo. Comuni, Province e citta' metropolitane - Funzioni delle Province e delle Citta' metropolitane - Previsione statale secondo cui la Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo con lo Stato sancito in Conferenza unificata riguardo all'individuazione delle funzioni oggetto di riordino - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato riferimento della norma anche a funzioni ricadenti in materie diverse da quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato - Conseguente lesione della competenza legislativa concorrente e residuale delle Regioni. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 95. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, comma secondo. Comuni, Province e citta' metropolitane - Unioni di Comuni - Disposizioni statali riguardanti la composizione del consiglio e lo statuto dell'unione, nonche' i principi di organizzazione e funzionamento, le soglie demografiche minime e gli ambiti territoriali di esercizio delle funzioni - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata esorbitanza, sul piano oggettivo e "soggettivo", dalla competenza legislativa esclusiva statale in materia di "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane" - Non riconducibilita' della norma ad un (insussistente) titolo di intervento generale dello Stato sugli enti locali, ovvero a titoli di intervento "trasversali" (in particolare, all'obiettivo di contenimento della spesa pubblica) - Violazione della competenza regionale. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 105, lettere a) e b) [la prima modificativa del comma 3, la seconda sostitutiva del comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267], e 106. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), e quarto. Comuni, Province e citta' metropolitane - Fusioni di Comuni - Disposizioni statali riguardanti il procedimento di fusione - Previsione, in particolare, che i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo e che le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla Regione di incorporazione - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva statale in materia di "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane" - Violazione della potesta' legislativa residuale regionale, nonche' della esplicita competenza legislativa regionale concernente il procedimento di istituzione di nuovi Comuni e di modifica delle circoscrizioni comunali. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 130. - Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. p), e quarto, e 133, comma secondo. Comuni, Province e citta' metropolitane - Fusioni di Comuni - Disposizioni statali riguardanti l'esercizio della potesta' statutaria da parte dei Comuni frutto di fusione - Previsione, in particolare, della possibilita' di definire uno statuto provvisorio; della transitoria applicabilita', in mancanza d'esso, dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale del Comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti; della necessita' che lo statuto del Comune incorporante assicuri adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi alle comunita' del Comune cessato - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva statale in materia di "funzioni fondamentali" dei Comuni - Non riconoscibilita' del carattere di "principi fondamentali" alle norme censurate. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 117 (nella parte in cui sostituisce l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), 124, lettera c), e 130, terzo periodo. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), (terzo) e quarto. Comuni, Province e citta' metropolitane - Fusioni di Comuni - Previsione statale secondo cui i Comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo Comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e societa' pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata riferibilita' della norma anche a funzioni ricadenti in materia di competenza residuale regionale - Mancanza rispetto ad esse di titoli di legittimazione dello Stato. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 133. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), e quarto. Comuni, Province e citta' metropolitane - Potesta' statutaria delle Province e delle Citta' metropolitane - Disposizioni statali secondo cui, nei casi di mancato tempestivo esercizio di essa, si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata carenza di presupposti legittimanti l'intervento sostitutivo straordinario del Governo, e in particolare del presupposto della "unita' giuridica" - Carattere indiscriminato dell'intervento (consentito in ogni caso, senza riguardo alle peculiarita' delle concrete circostanze). - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 17, 81 e 83. - Costituzione, artt. 114, comma secondo, 117, commi secondo, lett. p), e quarto, e 120, comma secondo. Comuni, Province e citta' metropolitane - Funzioni delle Province e delle Citta' metropolitane - Previsione statale secondo cui, in caso di mancata tempestiva attuazione da parte della Regione dell'accordo in Conferenza unificata relativo all'individuazione delle funzioni oggetto di riordino, si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata finalita' di assicurare, con l'intervento surrogatorio, il rispetto del comma 91 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, gia' impugnato dalla ricorrente - Reiterazione delle ragioni di incostituzionalita' proposte avverso tale disposizione (invasione di competenze regionali, violazione dei principi di eguaglianza-ragionevolezza e differenziazione) - Carenza di presupposti legittimanti l'intervento sostitutivo straordinario del Governo. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 95. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, commi terzo e quarto, 118, commi primo e secondo, e 120, comma secondo. (14C00178) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 13-8-2014)

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