N. 44
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
16 giugno 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato
in Cancelleria il 16 giugno 2014 (della Regione Puglia).
Comuni, Province e citta' metropolitane - Istituzione ex novo delle
Citta' metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,
Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria nei territori delle omonime
Province - Previsione con legge dello Stato - Ricorso della Regione
Puglia - Denunciato difetto di competenza del legislatore statale
in ordine all'istituzione dei predetti enti - Esorbitanza dai
titoli di intervento statale costituzionalmente previsti rispetto
ad essi - Invasione della competenza legislativa residuale delle
Regioni.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 5, primo periodo, 6,
primo periodo, e 12.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett.p), e quarto.
Comuni, Province e citta' metropolitane - Istituzione ex novo delle
Citta' metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,
Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria nel territorio delle
omonime Province - Disciplina con legge dello Stato degli aspetti
ad essa inscindibilmente connessi - Previsioni riguardanti la
conferenza statutaria per la redazione della proposta di statuto,
il subingresso delle Citta' metropolitane nelle funzioni delle
omonime Province, l'applicabilita' dello statuto provinciale in
caso di mancata approvazione di quello metropolitano,
l'applicazione al personale delle Citta' metropolitane delle
disposizioni vigenti sul rapporto d'ufficio del personale delle
Province, il procedimento di articolazione del territorio del
Comune capoluogo in piu' Comuni, nonche' il procedimento di
modifica territoriale di Province e Citta' metropolitane - Ricorso
della Regione Puglia - Denunciato difetto di titoli di competenza
che legittimino l'intervento del legislatore statale - Invasione di
ambiti di competenza regionale di tipo residuale - Violazione e
limitazione sostanziale della competenza legislativa regionale
concernente il procedimento di modifica delle circoscrizioni
comunali.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 6, secondo periodo, 13,
16, 22 e 48.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett.p), e quarto, e 133,
comma secondo.
Comuni, Province e citta' metropolitane - Procedimento per l'adesione
di singoli comuni alla Citta' metropolitana e per la modifica delle
circoscrizioni provinciali limitrofe - Previsione statale secondo
cui, in caso di dissenso della Regione dalle proposte dei Comuni,
il Governo promuove un'intesa tra gli enti interessati, e, in
mancanza di essa, decide in via definitiva in ordine
all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di
legge contenente modifiche dei territori delle Province e delle
Citta' metropolitane - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata
costruzione di un procedimento di modifica delle circoscrizioni
provinciali derogatorio rispetto a quello previsto dalla
Costituzione.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 6, secondo periodo.
- Costituzione, art. 133, primo comma.
Comuni, Province e citta' metropolitane - Organizzazione "a regime"
delle Province e delle Citta' metropolitane - Disciplina statale di
profili organizzativi diversi da quelli afferenti agli organi di
governo - Previsioni riguardanti, in particolare, la soppressione
di enti e agenzie provinciali o subprovinciali, la determinazione
nello statuto delle norme fondamentali dell'organizzazione
dell'ente, le modalita' di organizzazione (nonche' di esercizio)
delle funzioni metropolitane - Ricorso della Regione Puglia -
Denunciata erronea autoqualificazione di previsioni di dettaglio
organizzativo come "principi fondamentali" della materia e come
"norme di coordinamento della finanza pubblica" - Insussistenza di
un autonomo titolo di legittimazione dello Stato a disciplinare la
potesta' statutaria di Province e Citta' metropolitane -
Esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane".
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 10, 11, lettere b) e c),
e 89, lett. a).
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), e quarto.
Comuni, Province e citta' metropolitane - Funzioni delle Province e
delle Citta' metropolitane - Disposizioni statali riguardanti
l'adozione e le modifiche dello statuto metropolitano; la
disciplina statutaria dei rapporti tra i Comuni e la Citta'
metropolitana in ordine alle modalita' di organizzazione e di
esercizio delle funzioni metropolitane e comunali; la possibilita'
che lo statuto metropolitano e quello provinciale prevedano,
d'intesa con la Regione, la costituzione di zone omogenee per
specifiche funzioni; la determinazione statutaria di modalita' per
istituire accordi con i comuni non compresi nel territorio
metropolitano; il promovimento e la valorizzazione, da parte delle
Regioni, di forme di esercizio associato di funzioni da parte di
piu' enti locali; la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni
trasferite dalle Province fino alla data di effettiva assunzione da
parte dell'ente subentrante - Ricorso della Regione Puglia -
Denunciata esorbitanza dalla competenza statale esclusiva in
materia di "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane" - Invasione degli ambiti materiali affidati alla
competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 9, 11, 57 e 89.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. p), terzo e quarto, e
118, comma secondo.
Comuni, Province e citta' metropolitane - Funzioni delle Province e
delle Citta' metropolitane - Previsioni statali contemplanti
espressamente l'istituto della "delega di esercizio" di funzioni
amministrative tra gli enti territoriali - Ricorso della Regione
Puglia - Denunciato contrasto con la previsione costituzionale
dell'attribuzione delle funzioni amministrative in titolarita' -
Incompatibilita' con i principi di sussidiarieta', differenziazione
e adeguatezza.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 11 e 89.
- Costituzione, art. 118, primo comma.
Comuni, Province e citta' metropolitane - Funzioni delle Province e
delle Citta' metropolitane - Previsione statale secondo cui, entro
tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, le
Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, individuano in modo puntuale, mediante accordo in
Conferenza unificata, le funzioni oggetto di riordino e le relative
competenze - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata allocazione
da parte dello Stato di funzioni amministrative ricadenti in
materie diverse da quelle di sua esclusiva competenza - Conseguente
invasione di ambiti affidati alla competenza legislativa
concorrente o residuale delle Regioni - Subordinazione della
potesta' regionale di individuazione delle funzioni all'accordo con
altri soggetti - Finalita' di uniforme allocazione delle funzioni
amministrative agli "enti territoriali di area vasta" in tutte le
Regioni, in contrasto con il principio di
eguaglianza-ragionevolezza, nonche' con il principio di
differenziazione.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 91.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, commi terzo e quarto, e
118, commi primo e secondo.
Comuni, Province e citta' metropolitane - Trasferimento delle
funzioni delle Province agli enti subentranti - Disposizione
statale secondo cui, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite - Ricorso
della Regione Puglia - Denunciata finalita' di uniforme allocazione
di funzioni amministrative agli "enti territoriali di area vasta"
in tutte le Regioni - Contrasto con il principio di
eguaglianza-ragionevolezza, nonche' con il principio di
differenziazione - Riferimento della norma anche a funzioni
ricadenti in materie diverse da quelle di competenza legislativa
esclusiva dello Stato - Conseguente invasione della competenza
regionale ad allocare le funzioni amministrative nelle materie di
legislazione concorrente e di legislazione residuale - In via
subordinata: Violazione della riserva di legge statale nella
determinazione dei "principi fondamentali" (ove i criteri generali
da individuare siano qualificabili come tali).
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 92.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, commi terzo e quarto, e
118, commi primo e secondo.
Comuni, Province e citta' metropolitane - Funzioni delle Province e
delle Citta' metropolitane - Previsione statale secondo cui la
Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 56
del 2014, provvede, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo con lo
Stato sancito in Conferenza unificata riguardo all'individuazione
delle funzioni oggetto di riordino - Ricorso della Regione Puglia -
Denunciato riferimento della norma anche a funzioni ricadenti in
materie diverse da quelle di competenza legislativa esclusiva dello
Stato - Conseguente lesione della competenza legislativa
concorrente e residuale delle Regioni.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 95.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, comma
secondo.
Comuni, Province e citta' metropolitane - Unioni di Comuni -
Disposizioni statali riguardanti la composizione del consiglio e lo
statuto dell'unione, nonche' i principi di organizzazione e
funzionamento, le soglie demografiche minime e gli ambiti
territoriali di esercizio delle funzioni - Ricorso della Regione
Puglia - Denunciata esorbitanza, sul piano oggettivo e
"soggettivo", dalla competenza legislativa esclusiva statale in
materia di "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane" - Non
riconducibilita' della norma ad un (insussistente) titolo di
intervento generale dello Stato sugli enti locali, ovvero a titoli
di intervento "trasversali" (in particolare, all'obiettivo di
contenimento della spesa pubblica) - Violazione della competenza
regionale.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 105, lettere a) e b) [la
prima modificativa del comma 3, la seconda sostitutiva del comma 4
dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267], e
106.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), e quarto.
Comuni, Province e citta' metropolitane - Fusioni di Comuni -
Disposizioni statali riguardanti il procedimento di fusione -
Previsione, in particolare, che i comuni possono promuovere il
procedimento di incorporazione in un comune contiguo e che le
popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133
della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto
secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali
deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla Regione di
incorporazione - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata
esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva statale in
materia di "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane" -
Violazione della potesta' legislativa residuale regionale, nonche'
della esplicita competenza legislativa regionale concernente il
procedimento di istituzione di nuovi Comuni e di modifica delle
circoscrizioni comunali.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 130.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. p), e quarto, e 133,
comma secondo.
Comuni, Province e citta' metropolitane - Fusioni di Comuni -
Disposizioni statali riguardanti l'esercizio della potesta'
statutaria da parte dei Comuni frutto di fusione - Previsione, in
particolare, della possibilita' di definire uno statuto
provvisorio; della transitoria applicabilita', in mancanza d'esso,
dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio
comunale del Comune di maggiore dimensione demografica tra quelli
estinti; della necessita' che lo statuto del Comune incorporante
assicuri adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei
servizi alle comunita' del Comune cessato - Ricorso della Regione
Puglia - Denunciata esorbitanza dalla competenza legislativa
esclusiva statale in materia di "funzioni fondamentali" dei Comuni
- Non riconoscibilita' del carattere di "principi fondamentali"
alle norme censurate.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 117 (nella parte in cui
sostituisce l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267), 124, lettera c), e 130, terzo periodo.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), (terzo) e quarto.
Comuni, Province e citta' metropolitane - Fusioni di Comuni -
Previsione statale secondo cui i Comuni risultanti da una fusione
hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo Comune per
adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione
degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la
razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e
societa' pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni
specifiche di maggior favore - Ricorso della Regione Puglia -
Denunciata riferibilita' della norma anche a funzioni ricadenti in
materia di competenza residuale regionale - Mancanza rispetto ad
esse di titoli di legittimazione dello Stato.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 133.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), e quarto.
Comuni, Province e citta' metropolitane - Potesta' statutaria delle
Province e delle Citta' metropolitane - Disposizioni statali
secondo cui, nei casi di mancato tempestivo esercizio di essa, si
applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui
all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 - Ricorso della Regione
Puglia - Denunciata carenza di presupposti legittimanti
l'intervento sostitutivo straordinario del Governo, e in
particolare del presupposto della "unita' giuridica" - Carattere
indiscriminato dell'intervento (consentito in ogni caso, senza
riguardo alle peculiarita' delle concrete circostanze).
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 17, 81 e 83.
- Costituzione, artt. 114, comma secondo, 117, commi secondo, lett.
p), e quarto, e 120, comma secondo.
Comuni, Province e citta' metropolitane - Funzioni delle Province e
delle Citta' metropolitane - Previsione statale secondo cui, in
caso di mancata tempestiva attuazione da parte della Regione
dell'accordo in Conferenza unificata relativo all'individuazione
delle funzioni oggetto di riordino, si applica la procedura per
l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della
legge n. 131 del 2003 - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata
finalita' di assicurare, con l'intervento surrogatorio, il rispetto
del comma 91 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, gia' impugnato
dalla ricorrente - Reiterazione delle ragioni di
incostituzionalita' proposte avverso tale disposizione (invasione
di competenze regionali, violazione dei principi di
eguaglianza-ragionevolezza e differenziazione) - Carenza di
presupposti legittimanti l'intervento sostitutivo straordinario del
Governo.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 95.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, commi terzo e quarto, 118,
commi primo e secondo, e 120, comma secondo.
(14C00178)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 13-8-2014)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.