N. 57
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
31 luglio 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale n. 57 depositato
in cancelleria il 31 luglio 2014 (della provincia autonoma di
Bolzano).
Bilancio e contabilita' pubblica - Destinazione dei proventi della
lotta all'evasione fiscale - Previsioni che riservano all'erario
statale le maggiori entrate derivanti dalle attivita' di contrasto
all'evasione, ai fini della confluenza nei fondi per la riduzione
della pressione fiscale (di cui agli artt. 2, comma 36, del
decreto-legge n. 138 del 2011 e 1, comma 431, della legge di
stabilita' 2014) e della copertura degli oneri derivanti dal
decreto-legge n. 66 del 2014 - Applicabilita', seppure ipotetica,
alle entrate riscosse nei territori delle Province autonome -
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata
definizione unilaterale, da parte dello Stato, di forme di
contribuzione finanziaria ulteriori rispetto a quelle previste
dalle norme statutarie e di attuazione - Insussistenza delle
condizioni richieste per la devoluzione allo Stato del maggior
gettito provinciale di tributi erariali - Contrasto con la
disciplina statutaria del concorso delle Province autonome agli
obiettivi di stabilita', perequazione e solidarieta' - Inosservanza
del principio dell'accordo e dei meccanismi paritetici per la
modifica dei rapporti finanziari tra Stato, Regione Trentino-Alto
Adige e Province autonome - Violazione dell'autonomia finanziaria
provinciale e del principio di leale collaborazione - Richiamo alle
sentenze n. 182 del 2010 e n. 142 del 2012 della Corte
costituzionale.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 7, commi 1 e 1-bis
(sostitutivo del comma 431, lett. b), e modificativo del comma 435
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147).
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1), e 16, Titolo VI (in
particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80 [come sostituito dall'art. 1,
comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], 81, 82, 83 e 84),
103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt.
9, 10 e 10-bis; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4;
Costituzione, artt. 81, 117, 118, 119, 120 (tutti in combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3) e 136; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e
108.
Bilancio e contabilita' pubblica - Riduzione della spesa pubblica per
acquisti di beni e servizi in ogni settore - Previsione che alla
riduzione concorrono le Regioni e le Province autonome con un
risparmio complessivo di 700 milioni di euro per il 2014; che le
stesse riduzioni sono applicabili, in ragione d'anno, a decorrere
dal 2015; che gli obiettivi di riduzione di spesa per le Regioni e
le Province autonome sono determinati con le modalita' di cui
all'art. 46 del decreto-legge n. 66 del 2014; che le Regioni e le
Province autonome possono adottare misure alternative di
contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi
comunque non inferiori a quelli stabiliti - Ricorso della Provincia
autonoma di Bolzano - Denunciata imposizione alla ricorrente di un
contributo finanziario corrispondente ad un risparmio sulla spesa
per beni e servizi determinato unilateralmente dallo Stato nel suo
esatto ammontare - Contrasto con le norme statutarie e di
attuazione e con i principi di autonomia finanziaria - Violazione
dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di
delimitazione temporale.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 8, commi 4, 6 e 10, in
combinato disposto con l'art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1), e 16, Titolo VI (in
particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80 [come sostituito dall'art. 1,
comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], 81, 82, 83 e 84),
103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt.
9, 10 e 10-bis; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4;
Costituzione, artt. 81, 117, 118, 119, 120 (tutti in combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3) e 136; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e
108.
Bilancio e contabilita' pubblica - Contributo delle Regioni e delle
Province autonome alla finanza pubblica - Previsione per la
Provincia autonoma di Bolzano di un concorso finanziario di 43
milioni di euro per l'anno 2015 e 61 milioni di euro per gli anni
2015-2017 mediante riduzione del complesso delle spese finali in
termini di competenza eurocompatibile, e di un ulteriore concorso
di 41.833 migliaia di euro per l'anno 2014 e 23.523 migliaia di
euro per ciascuno degli anni 2015-2017 da realizzare mediante
accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali - Previsione della possibilita' di modificare i suddetti
importi tabellari, ad invarianza di concorso complessivo alla
finanza pubblica, mediante accordi da siglare in Conferenza
permanente entro il 30 giugno ed entro il 31 ottobre 2014 -
Previsione di un contributo aggiuntivo delle Regioni e delle
Province autonome alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di
autocoordinamento dalle medesime Regioni e Province autonome e
recepiti con intesa sancita dalla Conferenza permanente o, in
mancanza d'essa, determinati dal Governo - Ricorso della Provincia
autonoma di Bolzano - Denunciato innalzamento unilaterale degli
importi del contributo della ricorrente alla finanza pubblica -
Violazione dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza
e di delimitazione temporale - Violazione del sistema pattizio
delle relazioni finanziarie tra Stato e Province autonome -
Contrasto con la disciplina statutaria del concorso delle Province
autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale -
Interferenza con l'autonomia finanziaria provinciale e con le
potesta' delle Province autonome in materia di finanza locale -
Contrasto dell'uso reiterato del meccanismo dell'accantonamento con
la sentenza n. 193 del 2012 della Corte costituzionale -
Inosservanza del regime di adeguamento della legislazione
provinciale.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 46, commi 1, 2
(modificativo dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, come modificato dall'art. 1, comma 499, della legge 27
dicembre 2013, n. 147), 3 (sostitutivo dell'art. 1, comma 526,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147), 4 e 6.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1), e 16, Titolo VI (in
particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80 [come sostituito dall'art. 1,
comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], 81, 82, 83 e 84),
103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt.
9, 10 e 10-bis; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2 e 4;
Costituzione, artt. 81, 117, 118, 119, 120 (tutti in combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3) e 136; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e
108.
(14C00225)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 15-10-2014)
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