N. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 luglio 2014

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale n. 57 depositato in cancelleria il 31 luglio 2014 (della provincia autonoma di Bolzano). Bilancio e contabilita' pubblica - Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale - Previsioni che riservano all'erario statale le maggiori entrate derivanti dalle attivita' di contrasto all'evasione, ai fini della confluenza nei fondi per la riduzione della pressione fiscale (di cui agli artt. 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011 e 1, comma 431, della legge di stabilita' 2014) e della copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge n. 66 del 2014 - Applicabilita', seppure ipotetica, alle entrate riscosse nei territori delle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata definizione unilaterale, da parte dello Stato, di forme di contribuzione finanziaria ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme statutarie e di attuazione - Insussistenza delle condizioni richieste per la devoluzione allo Stato del maggior gettito provinciale di tributi erariali - Contrasto con la disciplina statutaria del concorso delle Province autonome agli obiettivi di stabilita', perequazione e solidarieta' - Inosservanza del principio dell'accordo e dei meccanismi paritetici per la modifica dei rapporti finanziari tra Stato, Regione Trentino-Alto Adige e Province autonome - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale e del principio di leale collaborazione - Richiamo alle sentenze n. 182 del 2010 e n. 142 del 2012 della Corte costituzionale. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 7, commi 1 e 1-bis (sostitutivo del comma 431, lett. b), e modificativo del comma 435 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147). - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1), e 16, Titolo VI (in particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80 [come sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], 81, 82, 83 e 84), 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 9, 10 e 10-bis; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; Costituzione, artt. 81, 117, 118, 119, 120 (tutti in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 136; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Riduzione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi in ogni settore - Previsione che alla riduzione concorrono le Regioni e le Province autonome con un risparmio complessivo di 700 milioni di euro per il 2014; che le stesse riduzioni sono applicabili, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015; che gli obiettivi di riduzione di spesa per le Regioni e le Province autonome sono determinati con le modalita' di cui all'art. 46 del decreto-legge n. 66 del 2014; che le Regioni e le Province autonome possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli stabiliti - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata imposizione alla ricorrente di un contributo finanziario corrispondente ad un risparmio sulla spesa per beni e servizi determinato unilateralmente dallo Stato nel suo esatto ammontare - Contrasto con le norme statutarie e di attuazione e con i principi di autonomia finanziaria - Violazione dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di delimitazione temporale. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 8, commi 4, 6 e 10, in combinato disposto con l'art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1), e 16, Titolo VI (in particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80 [come sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], 81, 82, 83 e 84), 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 9, 10 e 10-bis; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; Costituzione, artt. 81, 117, 118, 119, 120 (tutti in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 136; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Contributo delle Regioni e delle Province autonome alla finanza pubblica - Previsione per la Provincia autonoma di Bolzano di un concorso finanziario di 43 milioni di euro per l'anno 2015 e 61 milioni di euro per gli anni 2015-2017 mediante riduzione del complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile, e di un ulteriore concorso di 41.833 migliaia di euro per l'anno 2014 e 23.523 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015-2017 da realizzare mediante accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Previsione della possibilita' di modificare i suddetti importi tabellari, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi da siglare in Conferenza permanente entro il 30 giugno ed entro il 31 ottobre 2014 - Previsione di un contributo aggiuntivo delle Regioni e delle Province autonome alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle medesime Regioni e Province autonome e recepiti con intesa sancita dalla Conferenza permanente o, in mancanza d'essa, determinati dal Governo - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato innalzamento unilaterale degli importi del contributo della ricorrente alla finanza pubblica - Violazione dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di delimitazione temporale - Violazione del sistema pattizio delle relazioni finanziarie tra Stato e Province autonome - Contrasto con la disciplina statutaria del concorso delle Province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale - Interferenza con l'autonomia finanziaria provinciale e con le potesta' delle Province autonome in materia di finanza locale - Contrasto dell'uso reiterato del meccanismo dell'accantonamento con la sentenza n. 193 del 2012 della Corte costituzionale - Inosservanza del regime di adeguamento della legislazione provinciale. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 46, commi 1, 2 (modificativo dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), 3 (sostitutivo dell'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), 4 e 6. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1), e 16, Titolo VI (in particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80 [come sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], 81, 82, 83 e 84), 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 9, 10 e 10-bis; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2 e 4; Costituzione, artt. 81, 117, 118, 119, 120 (tutti in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 136; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. (14C00225) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 15-10-2014)

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