N. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2015

Ordinanza del 12 gennaio 2015 del Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di F.A.. Processo penale - Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Previsione che le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda - Interpretazione della Corte di cassazione consolidatasi come diritto vivente - Possibilita' per il pubblico ministero di presentare a fondamento della richiesta cautelare elementi diversi da quelli utilizzabili dal giudice che procede secondo le disposizioni regolative del procedimento o della fase del procedimento penale di cognizione in corso di svolgimento - Possibilita' per il giudice del dibattimento di utilizzare in funzione decisoria sulla richiesta cautelare elementi diversi da quelli legittimamente acquisiti nel dibattimento - Contrasto con i principi del giusto processo e della imparzialita' del giudice - Violazione del principio di non colpevolezza e del principio di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza dei trattamenti giuridici. - Codice di procedura penale, art. 291. - Costituzione, artt. 3, 27 e 111, comma secondo. (15C00108) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 22-4-2015)

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