N. 44
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
17 marzo 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 marzo 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Toscana in
materia di programmazione economica e finanziaria regionale e
relative procedure contabili - Previsioni relative alla
legislazione regionale concernente gli strumenti di programmazione
finanziaria nonche' al bilancio finanziario gestionale - Ricorso
del Governo - Denunciata riproduzione, in forma poco chiara, di
norme contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 -
Violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in
materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici" - Contrasto con
l'esigenza di un linguaggio contabile comune a tutti gli enti
territoriali, posta dalla legge per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio e riconnessa all'equilibrio dei bilanci e alla
sostenibilita' del debito pubblico - Contrasto con l'esigenza di
chiarezza che caratterizza la materia in esame - Esorbitanza dal
perimetro della potesta' legislativa regionale.
- Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, artt. 13 e 19.
- Costituzione, artt. 81, 97 e 117, comma secondo, lett. e); decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (artt. 38 e 39); legge 24
dicembre 2012, n. 243.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Toscana in
materia di programmazione economica e finanziaria regionale e
relative procedure contabili - Previsione che, nel corso
dell'esercizio finanziario, le disponibilita' dei fondi speciali
possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a
provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco di quelli
finanziabili con i suddetti fondi, a condizione che il
provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti
nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura -
Ricorso del Governo - Denunciata deroga al decreto legislativo n.
118 del 2011 e conseguente violazione della normativa nazionale di
riferimento - Esorbitanza dai limiti della potesta' legislativa
regionale - Violazione della competenza statale esclusiva [in
materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici"].
- Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, art. 15, comma 3.
- Costituzione, artt. 81, 97 e 117, comma secondo, lett. e); decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 49; legge 24 dicembre
2012, n. 243.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Toscana in
materia di programmazione economica e finanziaria regionale e
relative procedure contabili - Previsione che, entro il 31 ottobre
di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale
la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di
stabilita' e le eventuali proposte di legge ad essa collegate -
Previsione, altresi', che l'esercizio provvisorio e' autorizzato
dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale,
per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto
regionale - Ricorso del Governo - Denunciata difformita' dal
decreto legislativo n. 118 del 2011 e conseguente violazione della
normativa nazionale di riferimento - Contrasto, in particolare, con
il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio", nonche' con la durata massima quadrimestrale
dell'esercizio provvisorio del bilancio.
- Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, art. 18 (in
particolare, commi 1 e 6).
- Costituzione, artt. 81, 97 e 117, comma secondo, lett. e); decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 43, comma 2, nonche'
Allegato 4/1, paragrafo 9.2; legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Toscana in
materia di programmazione economica e finanziaria regionale e
relative procedure contabili - Previsione che, nei casi di
assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, la
Regione puo' stanziare somme eccedenti quelle assegnate, e che, nei
due esercizi immediatamente successivi, le assegnazioni statali per
scopi gia' soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali
sono sottratti alla loro destinazione - Ricorso del Governo -
Denunciata difformita' dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e
conseguente violazione della normativa nazionale di riferimento -
Contrasto, in particolare, con il "Principio contabile applicato
concernente la contabilita' finanziaria" - Violazione della
competenza statale esclusiva in materia di "armonizzazione dei
bilanci pubblici".
- Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, art. 23.
- Costituzione, artt. 81, 97 e 117, comma secondo, lett. e); decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 42, nonche' Allegato 4/2,
paragrafo 9.2; legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Toscana in
materia di programmazione economica e finanziaria regionale e
relative procedure contabili - Previsione che, con successivo
regolamento di attuazione della Giunta regionale, sono disciplinate
le modalita' per la gestione delle aperture di credito - Ricorso
del Governo - Denunciata difformita' dal decreto legislativo n. 118
del 2011, che non contempla tale forma di gestione della spesa e
dunque non permette all'ordinamento contabile regionale di
prevederla e disciplinarla [- Violazione della competenza statale
esclusiva in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici"].
- Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, art. 31, comma 1,
lett. g).
- Costituzione, artt. 81, 97 e 117, comma secondo, lett. e); decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; legge 24 dicembre 2012, n. 243.
(15C00113)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 6-5-2015)
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