N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 marzo 2015

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 marzo 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Toscana in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili - Previsioni relative alla legislazione regionale concernente gli strumenti di programmazione finanziaria nonche' al bilancio finanziario gestionale - Ricorso del Governo - Denunciata riproduzione, in forma poco chiara, di norme contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 - Violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici" - Contrasto con l'esigenza di un linguaggio contabile comune a tutti gli enti territoriali, posta dalla legge per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio e riconnessa all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico - Contrasto con l'esigenza di chiarezza che caratterizza la materia in esame - Esorbitanza dal perimetro della potesta' legislativa regionale. - Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, artt. 13 e 19. - Costituzione, artt. 81, 97 e 117, comma secondo, lett. e); decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (artt. 38 e 39); legge 24 dicembre 2012, n. 243. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Toscana in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili - Previsione che, nel corso dell'esercizio finanziario, le disponibilita' dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco di quelli finanziabili con i suddetti fondi, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura - Ricorso del Governo - Denunciata deroga al decreto legislativo n. 118 del 2011 e conseguente violazione della normativa nazionale di riferimento - Esorbitanza dai limiti della potesta' legislativa regionale - Violazione della competenza statale esclusiva [in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici"]. - Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, art. 15, comma 3. - Costituzione, artt. 81, 97 e 117, comma secondo, lett. e); decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 49; legge 24 dicembre 2012, n. 243. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Toscana in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili - Previsione che, entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilita' e le eventuali proposte di legge ad essa collegate - Previsione, altresi', che l'esercizio provvisorio e' autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto regionale - Ricorso del Governo - Denunciata difformita' dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e conseguente violazione della normativa nazionale di riferimento - Contrasto, in particolare, con il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", nonche' con la durata massima quadrimestrale dell'esercizio provvisorio del bilancio. - Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, art. 18 (in particolare, commi 1 e 6). - Costituzione, artt. 81, 97 e 117, comma secondo, lett. e); decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 43, comma 2, nonche' Allegato 4/1, paragrafo 9.2; legge 24 dicembre 2012, n. 243. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Toscana in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili - Previsione che, nei casi di assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, la Regione puo' stanziare somme eccedenti quelle assegnate, e che, nei due esercizi immediatamente successivi, le assegnazioni statali per scopi gia' soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali sono sottratti alla loro destinazione - Ricorso del Governo - Denunciata difformita' dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e conseguente violazione della normativa nazionale di riferimento - Contrasto, in particolare, con il "Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria" - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici". - Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, art. 23. - Costituzione, artt. 81, 97 e 117, comma secondo, lett. e); decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 42, nonche' Allegato 4/2, paragrafo 9.2; legge 24 dicembre 2012, n. 243. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Toscana in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili - Previsione che, con successivo regolamento di attuazione della Giunta regionale, sono disciplinate le modalita' per la gestione delle aperture di credito - Ricorso del Governo - Denunciata difformita' dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che non contempla tale forma di gestione della spesa e dunque non permette all'ordinamento contabile regionale di prevederla e disciplinarla [- Violazione della competenza statale esclusiva in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici"]. - Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, art. 31, comma 1, lett. g). - Costituzione, artt. 81, 97 e 117, comma secondo, lett. e); decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; legge 24 dicembre 2012, n. 243. (15C00113) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 6-5-2015)

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