N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2015

Ordinanza del 10 marzo 2015 del Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di T.F.. Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Mancata previsione che il giudice, ai fini di ogni decisione di merito da assumere nel procedimento speciale di messa alla prova, proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini preliminari di cui gia' altrimenti non disponga, restituendoli per l'ulteriore corso nel caso di esito negativo della pronuncia sulla concessione o sull'esito della messa alla prova - Violazione dei principi di uguaglianza, dell'obbligo di idonea motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, di legalita', di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. - Codice di procedura penale, art. 464-quater, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 111, comma sesto, 25, comma secondo, e 27, comma secondo. Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato - Denunciata prescrizione dell'applicazione di sanzioni penali legalmente indeterminate - Violazione del principio di tassativita' e determinatezza legale delle pene. - Codice penale, art. 168-bis, commi secondo e terzo. - Costituzione, art. 25, comma secondo. Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Provvedimenti giurisdizionali modificativi o integrativi del programma di trattamento - Previsione del consenso dell'imputato quale condizione di ammissibilita', di validita' o di efficacia - Violazione del principio dell'assoggettamento del giudice e delle sue funzioni soltanto alla legge - Contrasto con il principio di buon andamento ed efficienza delle attivita' dei pubblici poteri e con i principi di economicita' e ragionevole durata del processo penale. - Codice di procedura penale, art. 464-quater, comma 4. - Costituzione, artt. 97, 101 e 111, comma secondo. Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Denunciata prescrizione della irrogazione ed esecuzione di sanzioni penali consequenziali ad un reato per cui non risulta pronunciata ne' di regola pronunciabile alcuna condanna definitiva o non definitiva - Violazione del principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. - Codice di procedura penale, artt. 464-quater e 464-quinquies. - Costituzione, art. 27, comma secondo. (15C00234) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 2-9-2015)

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