N. 121 SENTENZA 20 aprile - 30 maggio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo di deposito di copia dell'atto presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), art. 53, comma 2, secondo periodo, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248. - (T-160121) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 1-6-2016)

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