N. 125
ORDINANZA (Atto di promovimento)
2 maggio 2016
Ordinanza del 2 maggio 2016 del Magistrato di sorveglianza di Padova
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di H. E. .
Ordinamento penitenziario - Rimedi risarcitori conseguenti alla
violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali -
Legittimazione dell'internato (nella specie, sottoposto alla misura
di sicurezza detentiva della casa di lavoro) a proporre la relativa
istanza - Mancata previsione - Mancata previsione, altresi', nel
caso di accertata violazione dell'art. 3 della CEDU per un periodo
non inferiore a 15 giorni, della riduzione della durata della
misura di sicurezza detentiva e/o del ristoro pecuniario a titolo
di rimedio risarcitorio.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), art. 35-ter, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 26
giugno 2014, n. 92 (Disposizioni urgenti in materia di rimedi
risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno
subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali, nonche' di modifiche al codice di
procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento
del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario,
anche minorile), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 117.
(16C00170)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 29-6-2016)
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