N. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2016

Ordinanza del 2 maggio 2016 del Magistrato di sorveglianza di Padova nel procedimento di sorveglianza nei confronti di H. E. . Ordinamento penitenziario - Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - Legittimazione dell'internato (nella specie, sottoposto alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro) a proporre la relativa istanza - Mancata previsione - Mancata previsione, altresi', nel caso di accertata violazione dell'art. 3 della CEDU per un periodo non inferiore a 15 giorni, della riduzione della durata della misura di sicurezza detentiva e/o del ristoro pecuniario a titolo di rimedio risarcitorio. - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), art. 35-ter, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 (Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117. (16C00170) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 29-6-2016)

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