N. 34 SENTENZA 9 febbraio - 11 marzo 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Bilancio e contabilita' pubblica - Enti locali deficitari - Adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) - Termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutivita' della delibera consiliare di ricorso alla relativa procedura - Nuova amministrazione, subentrata in pendenza del termine - Assegnazione di un nuovo termine di 60 giorni, decorrente dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato, come previsto in caso di rimodulazione del piano gia' presentato dall'amministrazione precedente - Omessa previsione - Irragionevolezza e violazione del mandato fiduciario conferito dal corpo elettorale, del principio di equilibrio di bilancio e della sua sana gestione finanziaria e del buon andamento dell'azione amministrativa - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 243-bis, comma 5, secondo periodo, e 243-quater, comma 7. - Costituzione, artt. 1, 3, 81, 97, primo e secondo comma, e 119, primo comma. (T-210034) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 17-3-2021)

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