N. 27 SENTENZA 1 dicembre 2021- 28 gennaio 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Trattamento economico - Fissazione di un limite massimo annuo omnicomprensivo (c.d. tetto retributivo), pari alla retribuzione lorda del primo presidente della Corte di cassazione - Inclusione, in tale limite, delle somme comunque erogate, anche nel caso di piu' incarichi (nel caso di specie: giudice tributario) - Denunciata violazione dei principi lavorista, di uguaglianza e di ragionevolezza, di capacita' contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione, e di quello, anche sovranazionale, di proporzionalita' della retribuzione, nonche' dei doveri inderogabili di solidarieta' economica e sociale e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Non fondatezza delle questioni. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23-ter, comma 1; legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 471, 473 e 474; decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 13. - Costituzione, artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 23, secondo comma. (T-220027) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 2-2-2022)

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