N. 50 SENTENZA 15 febbraio - 2 marzo 2022

Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum. Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente)» - Effetto di liceizzazione, in caso di esito referendario positivo, non circoscritto alla causazione, con il suo consenso, della morte di una persona affetta da malattie gravi e irreversibili - Incidenza su normativa costituzionalmente necessaria, a tutela del diritto alla vita - Impossibilita' di una semplice abrogazione - Inammissibilita' della richiesta. - Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, art. 579 (Omicidio del consenziente), comma primo, limitatamente alle parole "la reclusione da sei a quindici anni"; comma secondo, integralmente; comma terzo, limitatamente alle parole "Si applicano". - Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 2, primo comma. (T-220050) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 2-3-2022)

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