Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Gestione separata dell'INPS - Obbligo di
iscrizione per i professionisti che, pur svolgendo attivita' il cui
esercizio comporta l'iscrizione ad appositi albi od elenchi, non
sono pero' iscritti, per ragioni reddituali, alla cassa di
previdenza professionale (nel caso di specie: avvocati del libero
foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense) - Denunciata
irragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Gestione separata dell'INPS - Obbligo di
iscrizione per i professionisti che, pur svolgendo attivita' il cui
esercizio comporta l'iscrizione ad appositi albi od elenchi, non
sono pero' iscritti, per ragioni reddituali, alla cassa di
previdenza professionale (nel caso di specie: avvocati del libero
foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense) - Effetto
retroattivo dell'obbligo, stabilito con norma di interpretazione
autentica, in difformita' all'orientamento giurisprudenziale nel
frattempo affermatosi - Esonero dal pagamento delle sanzioni civili
per gli inadempienti nel periodo anteriore alla vigenza della norma
interpretativa - Omessa previsione - Violazione del legittimo
affidamento - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, come interpretato
dall'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111;
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 12.
- Costituzione, art. 3.
(T-220104)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 27-4-2022)
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