N. 104 SENTENZA 23 febbraio - 22 aprile 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Gestione separata dell'INPS - Obbligo di iscrizione per i professionisti che, pur svolgendo attivita' il cui esercizio comporta l'iscrizione ad appositi albi od elenchi, non sono pero' iscritti, per ragioni reddituali, alla cassa di previdenza professionale (nel caso di specie: avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense) - Denunciata irragionevolezza - Non fondatezza della questione. Previdenza e assistenza - Gestione separata dell'INPS - Obbligo di iscrizione per i professionisti che, pur svolgendo attivita' il cui esercizio comporta l'iscrizione ad appositi albi od elenchi, non sono pero' iscritti, per ragioni reddituali, alla cassa di previdenza professionale (nel caso di specie: avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense) - Effetto retroattivo dell'obbligo, stabilito con norma di interpretazione autentica, in difformita' all'orientamento giurisprudenziale nel frattempo affermatosi - Esonero dal pagamento delle sanzioni civili per gli inadempienti nel periodo anteriore alla vigenza della norma interpretativa - Omessa previsione - Violazione del legittimo affidamento - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, come interpretato dall'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 12. - Costituzione, art. 3. (T-220104) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 27-4-2022)

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