N. 55 SENTENZA 7 marzo - 8 aprile 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Gestione separata dell'INPS - Obbligo, mediante norma di interpretazione autentica, di iscrizione per i professionisti che, pur svolgendo attivita' il cui esercizio comporta l'iscrizione ad appositi albi od elenchi, non possono iscriversi alla cassa di previdenza professionale (nel caso di specie: ingegneri e architetti non iscritti all'Inarcassa) in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria - Effetto retroattivo dell'obbligo - Sanzioni civili in caso di inadempimento - Esonero dal loro pagamento per gli inadempienti nel periodo anteriore alla vigenza della norma interpretativa - Omessa previsione - Violazione del legittimo affidamento - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 12. - Costituzione, art. 3. (T-240055) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 10-4-2024)

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