N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2024

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2024 (della Regione Liguria). Bilancio e contabilita' pubblica - Perequazione delle risorse finanziarie - Legge di bilancio 2024 - Modifica dell'art. 1, comma 448, della legge n. 232 del 2016, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023 - Previsione che la dotazione per il fondo di solidarieta' comunale e' stabilita in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031 - Previsione che agli oneri di cui al comma 496 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2023, che istituisce un Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 494 dell'art. 1 della medesima legge. Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza pubblica - Legge di bilancio 2024 - Previsione che i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 - Prevista determinazione degli importi del contributo a carico di ciascun ente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali - Previsione che il medesimo contributo, come determinato, e' trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. In via gradata: Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza pubblica - Legge di bilancio 2024 - Contributo alla finanza pubblica da parte dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna - Previsione che, nell'escludere dal concorso al contributo gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto, tra l'altro, gli accordi di cui all'art. 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito, non esonera anche i comuni di cui all'art. 43, comma 8, dello stesso decreto-legge. - Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), art. 1, commi 494, 497, 533, 534 e 535. (24C00044) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 17-4-2024)

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