N. 11
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
5 marzo 2024
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 marzo 2024 (della Regione Liguria).
Bilancio e contabilita' pubblica - Perequazione delle risorse
finanziarie - Legge di bilancio 2024 - Modifica dell'art. 1, comma
448, della legge n. 232 del 2016, in attuazione della sentenza
della Corte costituzionale n. 71 del 2023 - Previsione che la
dotazione per il fondo di solidarieta' comunale e' stabilita in
euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in
euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per
l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno
2031 - Previsione che agli oneri di cui al comma 496 dell'art. 1
della legge di stabilita' 2023, che istituisce un Fondo speciale
per l'equita' del livello dei servizi, si provvede mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del
Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 494 dell'art. 1
della medesima legge.
Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza pubblica - Legge di
bilancio 2024 - Previsione che i comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 - Prevista
determinazione degli importi del contributo a carico di ciascun
ente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali - Previsione che il medesimo contributo, come
determinato, e' trattenuto dal Ministero dell'interno a valere
sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarieta' comunale.
In via gradata: Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza pubblica -
Legge di bilancio 2024 - Contributo alla finanza pubblica da parte
dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna - Previsione che, nell'escludere
dal concorso al contributo gli enti locali in dissesto finanziario
o in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio
2024 o che abbiano sottoscritto, tra l'altro, gli accordi di cui
all'art. 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, come
convertito, non esonera anche i comuni di cui all'art. 43, comma 8,
dello stesso decreto-legge.
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio
2024-2026), art. 1, commi 494, 497, 533, 534 e 535.
(24C00044)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 17-4-2024)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.