Notifica per pubblici proclami - Estratto appello incidentale nel proc. n. 592/2024 DEMI Rossella (Cf. DMERSL72L54L833P) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tobia Grigoletto e Lorenzo Ghelardi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pisa, Piazza della Repubblica n. 3, come da procura in atti (PEC tobia.grigoletto@ordineavvocatipisa.it). Visti gli atti del procedimento di appello n. 592/2024; l'ordinanza 5/02/2025 della Corte di Appello di Genova, che ha disposto notificarsi gli appelli incidentali ai contumaci; il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc (n. cronol. 67/2025 del 21/02/2025 - RG n. 34/2025) emesso dal Presidente della Corte, INVITA gli eredi o aventi causa di Lattanzi Paolo fu Michele, Lattanzi Domenico fu Michele e Tenderini Luigia fu Giuseppe , collettivamente ed impersonalmente, a comparire dinanzi la Corte di Appello Civile di Genova, nel procedimento n° 592/2024 R.G, all'udienza del 17/06/2025 ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza o di quella fissata a norma dell'art. 168 bis c.p.c., con avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini comportera' le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 345 c.p.c. compresa quella dal diritto di proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procedera' in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le CONCLUSIONI di cui all'appello incidentale proposto da Demi Rossella: VOGLIA l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova rigettare i motivi di Appello e tutte le domande riproposte perche' inammissibili o comunque infondate. IN MERITO ALL'APPELLO INCIDENTALE, riformare la sentenza di prime cure: - laddove con riferimento alla V° domanda riconvenzionale Demi ha rigettato la domanda, anziche' dichiarare la cessazione della materia del contendere; - accogliere la II° domanda riconvenzionale Demi e statuire che i confini delle aree B,C,E,F, di cui alla relazione Chioni sono quelli risultanti dalle mappe catastali e ordinare la restituzione di tali aree occupate dai Lattanzi alla Demi; - accogliere la domanda di risarcimento del danno e condannare gli eredi Lattanzi al pagamento della somma ritenuta equa dalla Corte. Sulle spese processuali, condannare gli eredi Lattanzi a corrispondere gli onorari come da progetto di notula indicato, o nella somma ritenuta di giustizia, detratta la somma gia' corrisposta; condannare gli appellanti alla rifusione della quota delle spese del CTU corrisposta dalla Demi ed al pagamento del compenso richiesto dal CTP. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. avv. Lorenzo Ghelardi TX25ABA2044