CORTE DI APPELLO DI GENOVA

(GU Parte Seconda n.26 del 1-3-2025)

 
Notifica per pubblici proclami -  Estratto  appello  incidentale  nel
                          proc. n. 592/2024 
 

  DEMI Rossella (Cf. DMERSL72L54L833P) rappresentata e  difesa  dagli
Avv.ti  Tobia  Grigoletto  e  Lorenzo   Ghelardi   ed   elettivamente
domiciliata presso il loro studio in Pisa, Piazza della Repubblica n.
3,       come       da       procura       in        atti        (PEC
tobia.grigoletto@ordineavvocatipisa.it). 
  Visti gli atti del procedimento di appello n. 592/2024; l'ordinanza
5/02/2025  della  Corte  di  Appello  di  Genova,  che  ha   disposto
notificarsi gli appelli  incidentali  ai  contumaci;  il  decreto  di
autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex  art.  150  cpc
(n. cronol. 67/2025 del  21/02/2025  -  RG  n.  34/2025)  emesso  dal
Presidente della Corte, 
  INVITA gli eredi o aventi  causa  di  Lattanzi  Paolo  fu  Michele,
Lattanzi Domenico  fu  Michele  e  Tenderini  Luigia  fu  Giuseppe  ,
collettivamente ed impersonalmente, a comparire dinanzi la  Corte  di
Appello  Civile  di  Genova,  nel  procedimento  n°   592/2024   R.G,
all'udienza del 17/06/2025 ore di rito, con invito a costituirsi  nel
termine di venti giorni prima dell'udienza  o  di  quella  fissata  a
norma dell'art. 168 bis c.p.c., con avvertenza  che  la  costituzione
oltre i suddetti termini comportera' le decadenze di cui  agli  artt.
38, 167 e 345 c.p.c. compresa quella dal diritto di proporre  appello
incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c. e che in  caso  di  mancata
costituzione  si  procedera'  in  loro  contumacia,  per  ivi  sentir
accogliere le CONCLUSIONI di cui all'appello incidentale proposto  da
Demi Rossella: 
  VOGLIA l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova rigettare  i  motivi  di
Appello  e  tutte  le  domande  riproposte  perche'  inammissibili  o
comunque infondate. 
  IN MERITO ALL'APPELLO INCIDENTALE, riformare la sentenza  di  prime
cure: - laddove con riferimento alla V° domanda riconvenzionale  Demi
ha rigettato la domanda,  anziche'  dichiarare  la  cessazione  della
materia del contendere; - accogliere la II°  domanda  riconvenzionale
Demi e statuire che  i  confini  delle  aree  B,C,E,F,  di  cui  alla
relazione Chioni sono  quelli  risultanti  dalle  mappe  catastali  e
ordinare la restituzione di tali  aree  occupate  dai  Lattanzi  alla
Demi; - accogliere la domanda di risarcimento del danno e  condannare
gli eredi Lattanzi al  pagamento  della  somma  ritenuta  equa  dalla
Corte. 
  Sulle  spese  processuali,  condannare   gli   eredi   Lattanzi   a
corrispondere gli onorari come da  progetto  di  notula  indicato,  o
nella  somma  ritenuta  di  giustizia,   detratta   la   somma   gia'
corrisposta; condannare gli appellanti  alla  rifusione  della  quota
delle spese del CTU  corrisposta  dalla  Demi  ed  al  pagamento  del
compenso richiesto dal CTP. Con vittoria di spese  e  competenze  del
presente giudizio. 

                        avv. Lorenzo Ghelardi 

 
TX25ABA2044
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