N. 123 SENTENZA 22 - 30 aprile 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Brevetti, marchi e privative industriali - Procedure di reclamo e cause di merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice - Devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore - Rilevanza della relativa questione di legittimita' costituzionale - Limiti. - D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 245, comma 3 - Costituzione, artt. 3, 25, primo comma, e 76; legge 12 dicembre 2002, n. 273, artt. 15 e 16; d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 6 Brevetti, marchi e privative industriali - Procedure di reclamo cautelare iniziate dopo l'entrata in vigore del codice della proprieta' industriale, anche se riguardanti misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore - Devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprieta' industriale - Estraneita' all'oggetto della delega per il riassetto delle disposizioni in materia di proprieta' industriale e non riconducibilita' all'attuazione della delega relativa all'istituzione e organizzazione delle sezioni specializzate - Illegittimita' costituzionale parziale - Assorbimento di profili ulteriori. - D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 245, comma 3. - Costituzione, artt. 76 (artt. 3 e 25); legge 12 dicembre 2002, n. 273, artt. 15 e 16; d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 6. (009C0308) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 6-5-2009)

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