N. 226 SENTENZA 14 - 22 luglio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Paesaggio - Codice dei beni culturali e del paesaggio - Modificazioni introdotte dal decreto legislativo n. 63 del 2008 - Inclusione della Provincia autonoma di Trento tra le Regioni soggette al limite della potesta' legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Ritenuta illegittima limitazione delle competenze della Provincia autonoma con assimilazione a quelle delle Regioni ordinarie - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio attribuita dallo Statuto speciale alle Province autonome (nel rispetto dei limiti generali fissati dallo Statuto stesso) - Illegittimita' costituzionale parziale - Estensione dell'efficacia della declaratoria di incostituzionalita' anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano. - D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 131, comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 8, n. 6 («nonche' integrativamente» nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22 e 24); d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10. (009C0509) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 29-7-2009)

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