N. 365 SENTENZA 15 - 22 dicembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanzioni amministrative - Procedimento giurisdizionale di opposizione - Onere per il ricorrente, che non abbia indicato un suo procuratore, di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito - Notificazioni al ricorrente, in caso di mancata dichiarazione o elezione, mediante deposito in cancelleria - Modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria, a richiesta dell'opponente - Mancata previsione - Irragionevole sperequazione tra i cittadini, basata sul fatto della residenza nel comune dove ha sede il giudice adito, con conseguente limitazione del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento di ogni altro profilo di censura. - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, commi quarto e quinto. - Costituzione, artt. 3 e 24 (art. 113). (010C0922) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 29-12-2010)

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