N. 23 SENTENZA 13 - 25 gennaio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento dei Ministri a comparire nelle udienze come imputati - Configurazione, quale legittimo impedimento, dell'esercizio delle attivita' previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di Governo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge ed alla giurisdizione, nonche' ritenuta introduzione, con legge ordinaria, di una prerogativa in favore dei titolari di cariche governative derogatoria del regime processuale comune - Questioni aventi ad oggetto una disposizione non applicabile nei giudizi a quibus e, percio', irrilevanti - Inammissibilita'. - Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 138. Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza - Legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri - Sospensione del corso della prescrizione per l'intera durata del rinvio disposto dal giudice - Applicabilita' delle nuove disposizioni anche ai processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 51 del 2010, fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 51 - Denunciata violazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge ed alla giurisdizione, nonche' ritenuta introduzione, con legge ordinaria, di una prerogativa in favore dei titolari di cariche governative derogatoria del regime processuale comune - Questioni riferite a norme non investite dalle censure svolte dai rimettenti - Inammissibilita'. - Legge 7 aprile 2010, n. 51, artt. 1, commi 5 e 6, e 2. - Costituzione, artt. 3 e 138. Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attivita' preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alla funzione di Governo - Obbligo del giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo ad altra udienza - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla suddetta legge, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi - Eccezione di inammissibilita' delle questioni per insufficiente e lacunosa descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - Reiezione. - Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, commi 1, 3 e 4. - Costituzione, artt. 3 e 138. Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attivita' preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alla funzione di Governo - Obbligo del giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo ad altra udienza - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla suddetta legge, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi - Eccezione di inammissibilita' delle questioni per irrilevanza - Reiezione. - Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, commi 1, 3 e 4. - Costituzione, artt. 3 e 138. Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attivita' preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alla funzione di Governo - Obbligo del giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo ad altra udienza - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla suddetta legge, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi - Eccezione di inammissibilita' delle questioni per difetto di rilevanza in concreto - Reiezione. - Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, commi 1, 3 e 4. - Costituzione, artt. 3 e 138. Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attivita' preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alla funzione di Governo - Obbligo del giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo ad altra udienza - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla suddetta legge, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi - Eccezione di inammissibilita' delle questioni per difetto di rilevanza - Reiezione. - Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, commi 1, 3 e 4. - Costituzione, artt. 3 e 138. Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attivita' preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alla funzione di Governo - Obbligo del giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo ad altra udienza - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla suddetta legge, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi - Eccezione di inammissibilita' della questione sollevata in relazione alla dedotta violazione del principio di ragionevolezza - Reiezione. - Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, commi 1, 3 e 4. - Costituzione, art. 3. Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attivita' preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alla funzione di Governo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge ed alla giurisdizione, nonche' ritenuta introduzione, con legge ordinaria, di una prerogativa in favore dei titolari di cariche governative derogatoria del regime processuale comune - Esclusione - Non fondatezza delle questioni, in quanto la censurata disposizione venga interpretata in conformita' con l'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. - Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 138. Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze come imputato - Obbligo del giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo ad altra udienza - Potere del giudice di valutare in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., l'impedimento addotto - Mancata previsione - Introduzione, con legge ordinaria, di una disciplina derogatoria rispetto al regime processuale comune che rimette al giudice, ai fini del rinvio dell'udienza, la valutazione in concreto non solo della sussistenza in fatto dell'impedimento, ma anche del carattere assoluto ed attuale dello stesso - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 138; cod. proc. pen., art. 420-ter, comma 1. Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze come imputato - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi - Esclusione dell'onere gravante sull'imputato di specificare l'impedimento, con conseguente preclusione per il giudice di verificarne la sussistenza e la consistenza - Introduzione, con legge ordinaria, di una prerogativa in favore del titolare della carica (equivalente ad una temporanea ed automatica sospensione del processo) derogatoria del regime processuale comune - Illegittimita' costituzionale. - Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, comma 4. - Costituzione, artt. 3 e 138; cod. proc. pen., art. 420-ter, comma 1. (011C0053) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 26-1-2011)

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