Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento dei Ministri
a comparire nelle udienze come imputati - Configurazione, quale
legittimo impedimento, dell'esercizio delle attivita' previste
dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni,
nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di
Governo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza dei
cittadini davanti alla legge ed alla giurisdizione, nonche'
ritenuta introduzione, con legge ordinaria, di una prerogativa in
favore dei titolari di cariche governative derogatoria del regime
processuale comune - Questioni aventi ad oggetto una disposizione
non applicabile nei giudizi a quibus e, percio', irrilevanti -
Inammissibilita'.
- Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 138.
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento a comparire
in udienza - Legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri - Sospensione del corso della prescrizione
per l'intera durata del rinvio disposto dal giudice -
Applicabilita' delle nuove disposizioni anche ai processi penali in
corso alla data di entrata in vigore della legge n. 51 del 2010,
fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale
recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del
Consiglio dei Ministri e dei Ministri e, comunque, non oltre
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 51 -
Denunciata violazione del principio di uguaglianza dei cittadini
davanti alla legge ed alla giurisdizione, nonche' ritenuta
introduzione, con legge ordinaria, di una prerogativa in favore dei
titolari di cariche governative derogatoria del regime processuale
comune - Questioni riferite a norme non investite dalle censure
svolte dai rimettenti - Inammissibilita'.
- Legge 7 aprile 2010, n. 51, artt. 1, commi 5 e 6, e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 138.
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze
come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del
concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste
dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attivita'
preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque
coessenziale alla funzione di Governo - Obbligo del giudice, su
richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1,
comma 1, della legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo ad
altra udienza - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del
Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e
correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla suddetta
legge, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo
indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi - Eccezione di
inammissibilita' delle questioni per insufficiente e lacunosa
descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus -
Reiezione.
- Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, commi 1, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3 e 138.
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze
come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del
concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste
dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attivita'
preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque
coessenziale alla funzione di Governo - Obbligo del giudice, su
richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1,
comma 1, della legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo ad
altra udienza - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del
Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e
correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla suddetta
legge, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo
indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi - Eccezione di
inammissibilita' delle questioni per irrilevanza - Reiezione.
- Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, commi 1, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3 e 138.
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze
come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del
concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste
dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attivita'
preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque
coessenziale alla funzione di Governo - Obbligo del giudice, su
richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1,
comma 1, della legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo ad
altra udienza - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del
Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e
correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla suddetta
legge, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo
indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi - Eccezione di
inammissibilita' delle questioni per difetto di rilevanza in
concreto - Reiezione.
- Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, commi 1, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3 e 138.
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze
come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del
concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste
dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attivita'
preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque
coessenziale alla funzione di Governo - Obbligo del giudice, su
richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1,
comma 1, della legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo ad
altra udienza - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del
Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e
correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla suddetta
legge, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo
indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi - Eccezione di
inammissibilita' delle questioni per difetto di rilevanza -
Reiezione.
- Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, commi 1, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3 e 138.
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze
come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del
concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste
dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attivita'
preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque
coessenziale alla funzione di Governo - Obbligo del giudice, su
richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1,
comma 1, della legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo ad
altra udienza - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del
Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e
correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla suddetta
legge, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo
indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi - Eccezione di
inammissibilita' della questione sollevata in relazione alla
dedotta violazione del principio di ragionevolezza - Reiezione.
- Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, commi 1, 3 e 4.
- Costituzione, art. 3.
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze
come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del
concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste
dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attivita'
preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque
coessenziale alla funzione di Governo - Denunciata violazione del
principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge ed alla
giurisdizione, nonche' ritenuta introduzione, con legge ordinaria,
di una prerogativa in favore dei titolari di cariche governative
derogatoria del regime processuale comune - Esclusione - Non
fondatezza delle questioni, in quanto la censurata disposizione
venga interpretata in conformita' con l'art. 420-ter, comma 1, cod.
proc. pen.
- Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 138.
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze
come imputato - Obbligo del giudice, su richiesta di parte, quando
ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 51
del 2010, di rinviare il processo ad altra udienza - Potere del
giudice di valutare in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma
1, cod. proc. pen., l'impedimento addotto - Mancata previsione -
Introduzione, con legge ordinaria, di una disciplina derogatoria
rispetto al regime processuale comune che rimette al giudice, ai
fini del rinvio dell'udienza, la valutazione in concreto non solo
della sussistenza in fatto dell'impedimento, ma anche del carattere
assoluto ed attuale dello stesso - Illegittimita' costituzionale in
parte qua.
- Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 138; cod. proc. pen., art. 420-ter, comma
1.
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze
come imputato - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del
Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e
correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla legge n. 51
del 2010, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo
indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi - Esclusione
dell'onere gravante sull'imputato di specificare l'impedimento, con
conseguente preclusione per il giudice di verificarne la
sussistenza e la consistenza - Introduzione, con legge ordinaria,
di una prerogativa in favore del titolare della carica (equivalente
ad una temporanea ed automatica sospensione del processo)
derogatoria del regime processuale comune - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 138; cod. proc. pen., art. 420-ter, comma
1.
(011C0053)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 26-1-2011)
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