N. 71 SENTENZA 23 febbraio - 3 marzo 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Personale non direttivo delle Forze Armate - Indennita' di ausiliaria - Personale gia' in posizione di ausiliaria alla data del 31 agosto 1995 - Previsione, ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria, del mantenimento dei livelli retributivi stabiliti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23 - Eccepita inammissibilita' della questione per omessa motivazione sulla rilevanza - Reiezione. - D.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 31, comma 4. - Costituzione, art. 3. Impiego pubblico - Personale non direttivo delle Forze Armate - Indennita' di ausiliaria - Personale gia' in posizione di ausiliaria alla data del 31 agosto 1995 - Previsione, ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria, del mantenimento dei livelli retributivi stabiliti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23 - Sopravvenuta abrogazione della disposizione denunciata - Eccepita inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza della questione - Reiezione. - D.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 31, comma 4. - Costituzione, art. 3. Impiego pubblico - Personale non direttivo delle Forze Armate - Indennita' di ausiliaria - Personale gia' in posizione di ausiliaria alla data del 31 agosto 1995 - Previsione, ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria, del mantenimento dei livelli retributivi stabiliti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23 - Ritenuta lesione del principio del legittimo affidamento - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 31, comma 4. - Costituzione, art. 3. (011C0139) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 9-3-2011)

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