N. 33
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
5 settembre 1991
N. 33
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 settembre 1991 (della regione Umbria)
Finanza regionale - Obbligo del legislatore delegato di indicare
l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad
esso soggetto - Statuizione in caso di provvedimenti o atti gia'
soggetti a tassa di concessione governativa, regionale o comunale
che l'ammontare del tributo sia pari a quello dovuto prima della
data di entrata in vigore della tariffa - In caso di provvedimenti
gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare
diverso in ciascuna regione, determinazione dell'ammontare del
tributo da indicare nella nuova tariffa in misura pari al 90% del
tributo di ammontare piu' elevato e comunque non inferiore al
tributo di ammontare meno elevato - Asserita indebita lesione
dell'autonomia finanziaria della regione - Richiami alle sentenze
della Corte costituzionale nn. 183/1987, 272/1988 e 617/1988.
(Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4 e d.lgs. 22 giugno 1991, n.
230).
(Cost., artt. 76, 117, 118 e 119).
(091C1038)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.37 del 18-9-1991)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.