Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di
proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi previste
dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e'
decisiva) - Applicabilita' della nuova disciplina ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata
irragionevolezza, nonche' violazione dei principi di parita' delle
parti, di ragionevole durata del processo, di buon andamento della
pubblica amministrazione e di obbligatorieta' dell'azione penale -
Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle
norme censurate - Necessita' di una nuova valutazione della
rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice
remittente.
- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge
20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.
(007C1311)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 21-11-2007)
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